Molti pensano che avere un lavoro dipendente e una partita IVA in regime forfettario sia automaticamente vietato. Non è così.
Nel 2026, lavoro dipendente e regime forfettario possono convivere, ma solo se rispetti alcune condizioni precise. Le due verifiche più importanti sono:
- quanto hai percepito l'anno precedente come redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- a chi fatturi con la partita IVA, soprattutto se c'entra il tuo datore di lavoro attuale o un ex datore di lavoro recente.
Soglia chiave 2026: la soglia da tenere d'occhio è 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025.
Vediamo quando il forfettario è compatibile, quando non lo è e quali errori evitare.
La regola base: si può essere dipendente e forfettario?
Sì, in molti casi sì.
Avere un contratto di lavoro dipendente non impedisce di per sé di aprire o mantenere una partita IVA in regime forfettario. Il problema non è il fatto di essere dipendente, ma il rispetto dei requisiti del regime.
In pratica, nel 2026 devi controllare soprattutto questi punti:
- redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025;
- eventuale cessazione del rapporto di lavoro;
- fatturazione prevalente verso datore di lavoro attuale o ex datore di lavoro;
- rispetto degli altri limiti generali del regime forfettario.
La soglia dei 35.000 euro nel 2026
Per il 2026, resta confermata la soglia di 35.000 euro relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente.
Tradotto in pratica:
| Situazione nel 2025 | Forfettario nel 2026? |
|---|---|
| Redditi dipendente/assimilati ≤ 35.000 € | Sì, salvo altre cause ostative |
| Redditi dipendente/assimilati > 35.000 € | No, in linea generale |
| Redditi > 35.000 € ma rapporto cessato | Sì, la soglia diventa irrilevante |
Cosa si intende per redditi di lavoro dipendente o assimilati
Non si guarda solo allo stipendio classico da busta paga.
Nel limite rientrano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quindi possono rilevare anche altri redditi assimilati previsti dal TUIR, come ad esempio alcune forme di pensione o compensi assimilati.
Se vuoi fare una verifica precisa, il punto corretto non è "quanto guadagno in generale", ma quali redditi rientrano fiscalmente tra quelli di lavoro dipendente o assimilati.
Quando la soglia non conta: rapporto cessato
Questo è uno dei punti che crea più confusione.
La verifica della soglia dei 35.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Nel 2025 hai percepito 42.000 euro come lavoratore dipendente
- Il rapporto di lavoro si è chiuso prima del 2026
- Nel 2026 apri o prosegui la partita IVA
Il superamento della soglia non ti esclude automaticamente dal forfettario, perché la cessazione del rapporto rende irrilevante quel limite.
Attenzione: questo non significa via libera totale. Devi comunque verificare la regola sulla prevalenza verso il datore o ex datore di lavoro.
Il punto delicato: datore di lavoro attuale o ex datore
Anche se rispetti la soglia dei 35.000 euro, o anche se il rapporto è cessato, devi controllare un'altra regola molto importante.
Il regime forfettario non è applicabile se l'attività è esercitata prevalentemente nei confronti di:
- datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro;
- soggetti con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
- soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Questa regola serve a evitare che un rapporto di lavoro dipendente venga semplicemente travestito da consulenza con partita IVA per pagare meno imposte.
Cosa significa "prevalentemente"
In pratica, si considera prevalente quando oltre il 50% dei compensi deriva dal datore di lavoro attuale o dall'ex datore di lavoro dei due periodi d'imposta precedenti.
| Compensi totali P.IVA nel 2026 | 30.000 € |
| Compensi fatturati all'ex datore | 18.000 € |
| Percentuale | 60% — prevalenza configurata |
Attenzione ai tempi
Su questo punto molti fanno confusione. La regola legata alla prevalenza verso datore o ex datore ha natura sostanzialmente di decadenza, non di blocco preventivo assoluto.
La verifica concreta della prevalenza si guarda in pratica a consuntivo, quando si vede come si è distribuito davvero il fatturato nell'anno. Se a fine anno oltre metà dei compensi arriva dal datore attuale o dall'ex datore rilevante, il problema si materializza davvero.
I casi pratici più comuni
1. Dipendente part-time + partita IVA forfettaria
È uno dei casi più frequenti. Se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro, nel 2026 puoi in linea generale usare il forfettario.
Devi però evitare di concentrare la tua attività autonoma in modo prevalente verso il datore di lavoro attuale.
2. Dipendente full-time + attività autonoma secondaria
Anche questo è possibile, dal punto di vista fiscale, se rispetti i requisiti del regime.
Attenzione però a non confondere due piani diversi:
- compatibilità fiscale — se puoi usare il forfettario;
- compatibilità contrattuale/lavoristica — se il tuo contratto di lavoro ti consente di svolgere un'attività esterna.
Importante: Fiscalmente può essere possibile. Contrattualmente, invece, potrebbero esserci clausole di esclusiva, limiti di concorrenza o obblighi di autorizzazione.
3. Hai lasciato il lavoro a fine 2025 e apri nel 2026
Se il rapporto di lavoro è cessato, la soglia dei 35.000 euro diventa irrilevante. Però devi fare molta attenzione a un altro aspetto: non fatturare in prevalenza all'ex datore di lavoro dei due anni precedenti.
- La cessazione del rapporto ti può salvare sulla soglia dei 35.000 euro
- Non ti salva automaticamente dalla causa ostativa legata all'ex datore
4. Sei dipendente e fatturi anche al datore attuale
Qui bisogna stare molto attenti. Se la tua attività autonoma viene svolta prevalentemente verso il datore di lavoro con cui hai ancora un rapporto in corso, il regime forfettario entra in area rossa.
Questo è uno dei casi più delicati, perché il Fisco guarda con particolare attenzione alle situazioni in cui il lavoro dipendente e quello autonomo sembrano due facce della stessa medaglia.
5. Ex datore di lavoro estero
Esiste un caso particolare chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 50/2024.
Nella fattispecie esaminata, il contribuente trasferiva la residenza fiscale in Italia, apriva la partita IVA italiana e fatturava le proprie prestazioni all'ex datore di lavoro estero. L'Agenzia ha ritenuto non configurata la causa ostativa collegata all'artificiosa trasformazione del rapporto.
Nota: non è una regola generale valida per ogni situazione con ex datore estero. È un chiarimento utile, ma va letto nel suo contesto specifico.
Riepilogo: quando è compatibile e quando no
- nel 2025 hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro
- oppure hai superato i 35.000 euro ma il rapporto di lavoro è cessato
- non fatturi in prevalenza al datore di lavoro attuale
- non fatturi in prevalenza all'ex datore di lavoro dei due precedenti periodi d'imposta
- rispetti anche gli altri requisiti del regime forfettario
- nel 2025 hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 35.000 euro e il rapporto è ancora in essere
- la tua attività autonoma è svolta prevalentemente verso il datore di lavoro attuale
- la tua attività autonoma è svolta prevalentemente verso l'ex datore di lavoro dei due precedenti periodi d'imposta
- la partita IVA viene usata di fatto come semplice trasformazione di un rapporto di lavoro dipendente
Esempi pratici
| Reddito da lavoro dipendente 2025 | 28.000 € |
| Rapporto di lavoro | Ancora attivo |
| Clienti P.IVA | Diversificati |
| Prevalenza verso datore | No |
→ In linea generale puoi applicare il regime forfettario.
| Reddito da lavoro dipendente 2025 | 41.000 € |
| Rapporto di lavoro | Ancora attivo nel 2026 |
→ Non puoi usare il forfettario: superi la soglia e il rapporto non è cessato.
| Reddito da lavoro dipendente 2025 | 32.000 € |
| Compensi dal datore/ex datore | 70% del totale |
→ Soglia rispettata, ma situazione critica per la causa ostativa sulla prevalenza.
Errori comuni da evitare
Molti si fermano lì. In realtà devi controllare anche a chi fatturi.
La soglia dei 35.000 euro riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno precedente, non il fatturato della partita IVA.
La cessazione rende irrilevante la soglia, ma non elimina automaticamente il problema della fatturazione prevalente verso l'ex datore di lavoro.
Anche se fiscalmente puoi usare il forfettario, il tuo contratto di lavoro potrebbe imporre limiti specifici. Fiscalità e contratto non sono la stessa cosa.
Domande frequenti
Posso avere un lavoro dipendente e una partita IVA forfettaria insieme?
Sì, in molti casi sì. Nel 2026 devi verificare soprattutto il limite dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025 e la regola sulla prevalenza verso datore o ex datore.
Se supero 35.000 euro di stipendio nel 2025, posso stare in forfettario nel 2026?
In linea generale no, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
Se lascio il lavoro dipendente posso aprire subito la partita IVA in forfettario?
Spesso sì, ma devi verificare se poi fatturerai in prevalenza all'ex datore di lavoro dei due precedenti periodi d'imposta.
Posso fatturare al mio ex datore di lavoro?
Non è automaticamente vietato. Il problema nasce se l'attività è svolta prevalentemente verso l'ex datore rilevante. In quel caso il regime forfettario non è tranquillo.
Vale anche per pensioni e redditi assimilati?
Sì. La soglia dei 35.000 euro riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Conclusioni
Nel 2026, forfettario e lavoro dipendente possono convivere, ma solo se imposti bene la situazione fin dall'inizio.
La verifica corretta da fare è questa:
- Controlla i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025
- Verifica se il rapporto di lavoro è ancora in essere oppure cessato
- Controlla se stai fatturando in prevalenza al datore di lavoro attuale o a un ex datore di lavoro recente
La regola vera è semplice: non basta essere sotto i 35.000 euro per stare sereno. Se la struttura dei compensi fa pensare a una trasformazione del lavoro dipendente in falsa attività autonoma, il problema resta.
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Fonti
- Agenzia delle Entrate – scheda sul regime forfetario
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023
- Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 50/2024
- FiscoOggi – Legge di Bilancio 2026, conferma soglia 35.000 euro
- Fatture in Cloud – guida aggiornata ai requisiti di accesso 2026