Calcolo Ravvedimento Operoso 2026
Vale anche per i versamenti saltati negli anni precedenti, dal 2017 al 2025.
Quanto costa il ravvedimento operoso nel 2026? Esempio: 1.000 € di imposta pagati con 30 giorni di ritardo costano 12,50 € di sanzione ridotta (1/10 del 12,5%) e 1,32 € di interessi legali (1,60% annuo). Totale da versare: 1.013,82 €.
Inserisci importo, tipo di imposta e date: il calcolatore applica da solo il regime giusto (nuove sanzioni del D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024, regime previgente per quelle precedenti) e ti restituisce sanzione ridotta, interessi, totale e le righe F24 con i codici tributo.
Risultato indicativo, non è una consulenza: verifica i dati con un professionista prima di usarli per versamenti, F24 o dichiarazioni. Il titolare del sito non risponde di errori o dell'uso che ne fai (termini di utilizzo).
Come funziona il calcolo del ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) permette di regolarizzare da soli un versamento omesso o in ritardo pagando, oltre all'imposta, una sanzione ridotta e gli interessi legali. Non serve comunicare nulla all'Agenzia delle Entrate: il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'F24. Il calcolatore segue gli stessi passaggi che farebbe un commercialista:
- Giorni di ritardo: dalla scadenza originaria alla data in cui paghi. Se la scadenza cadeva di sabato, in un giorno festivo o tra il 1° e il 20 agosto, il termine slittava di diritto (art. 18 D.Lgs. 241/1997 e proroga di Ferragosto, art. 37 c. 11-bis DL 223/2006): il calcolatore ti avvisa e propone la data corretta.
- Interessi legali = imposta × tasso annuo × giorni / 365, dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento compreso. Se il ritardo attraversa più anni, ogni tratto usa il tasso del suo anno.
- Sanzione base (art. 13 D.Lgs. 471/1997), in base alla data della violazione: per le violazioni dal 1° settembre 2024 il 25%, ridotto al 12,5% entro 90 giorni e a 1/15 del 12,5% per ogni giorno di ritardo entro 15 giorni; per quelle fino al 31 agosto 2024 il 30%, il 15% e l'1% al giorno.
- Riduzione da ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997): la sanzione base si divide per 10, 9, 8 o 7 a seconda di quando regolarizzi, come nella tabella qui sotto. Le soglie usano il termine reale di presentazione della dichiarazione, con lo slittamento di sabati e festivi.
- Totale da versare = imposta + interessi + sanzione ridotta, già spezzato nelle righe F24 con i codici tributo giusti.
Fonti ufficiali: D.Lgs. 471/1997 art. 13 (sanzione base) · D.Lgs. 472/1997 art. 13 (ravvedimento) · D.Lgs. 87/2024 (riforma dal 1/9/2024) · DM 10/12/2025, GU n. 289 del 13/12/2025 (tasso legale 2026: 1,60%) · Ris. AdE 109/E/2007 (codici interessi e anno di riferimento) · Ris. AdE 368/E/2007 (addizionali) · Ris. AdE 12/E/2023 (codici cedolare e forfettari) · Ris. AdE 18/E/2023 (codici sanzione ritenute) · scheda AdE sul ravvedimento.
Le fasce di riduzione 2026: quanto paghi di sanzione
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi per tutte le scadenze del 2025 e del 2026, la sanzione effettiva dipende solo da quanto tempo passa tra la scadenza e il pagamento. La tabella mostra la percentuale sull'imposta e l'importo su 1.000 € di imposta non versata, interessi esclusi.
| Regolarizzi | Sanzione base | Riduzione | Sanzione effettiva | Su 1.000 € |
|---|---|---|---|---|
| entro 14 giorni | 0,8333% al giorno | 1/10 | 0,0833% al giorno | 0,83 € al giorno |
| da 15 a 30 giorni | 12,5% | 1/10 | 1,25% | 12,50 € |
| da 31 a 90 giorni | 12,5% | 1/9 | 1,39% | 13,89 € |
| dal 91° giorno fino al termine della dichiarazione dell'anno della violazione | 25% | 1/8 | 3,125% | 31,25 € |
| oltre quel termine, senza limiti di tempo | 25% | 1/7 | 3,57% | 35,71 € |
Il "termine della dichiarazione" è la scadenza per presentare la dichiarazione relativa all'anno in cui hai commesso la violazione. Per le imposte sui redditi è il 31 ottobre dell'anno successivo: per le violazioni del 2025 il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato; per quelle del 2026 il 2 novembre 2027. Per l'IVA è il 30 aprile dell'anno successivo. Dopo un processo verbale di constatazione o uno schema d'atto comunicato scattano le frazioni 1/5, 1/6 e 1/4, che il calcolatore non gestisce: a quel punto conviene farsi seguire da un professionista.
Interessi legali: i tassi dal 2017 al 2026
Gli interessi del ravvedimento si calcolano al tasso legale (art. 1284 del codice civile), fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia. Dal 1° gennaio 2026 è l'1,60% (DM 10 dicembre 2025). Il conteggio è pro-rata sui giorni effettivi: 1.000 € pagati con 30 giorni di ritardo nel 2026 maturano 1.000 × 1,60% × 30 / 365 = 1,32 €.
| Anno | Tasso legale | Interessi su 1.000 € per un anno intero |
|---|---|---|
| 2017 | 0,10% | 1,00 € |
| 2018 | 0,30% | 3,00 € |
| 2019 | 0,80% | 8,00 € |
| 2020 | 0,05% | 0,50 € |
| 2021 | 0,01% | 0,10 € |
| 2022 | 1,25% | 12,50 € |
| 2023 | 5,00% | 50,00 € |
| 2024 | 2,50% | 25,07 € |
| 2025 | 2,00% | 20,00 € |
| 2026 | 1,60% | 16,00 € |
Il divisore resta 365 anche negli anni bisestili, come nella formula dell'Agenzia delle Entrate (imposta × tasso × giorni / 36500): per questo l'intero 2024, di 366 giorni, fa 25,07 €. Quando il ritardo attraversa il 31 dicembre il periodo si spezza: un saldo scaduto il 30 giugno 2025 e pagato l'8 settembre 2026 paga il 2,00% per i 184 giorni del 2025 e l'1,60% per i 251 giorni del 2026, in totale 21,08 € su 1.000 €. Il calcolatore mostra ogni tratto separatamente. Se ti servono solo gli interessi, anche su somme non fiscali o per anni prima del 2017, usa il calcolo degli interessi legali tra due date, con la tabella completa dei tassi dal 1942.
Codici tributo F24 per il ravvedimento operoso
Nel modello F24 il ravvedimento occupa tre righe separate: l'imposta con il suo codice ordinario, gli interessi e la sanzione con i codici dedicati (Risoluzioni AdE 109/E/2007 e 368/E/2007; 12/E/2023 per cedolare e forfettari; 18/E/2023 per le ritenute). Come si scrivono anno di riferimento e campo rateazione lo trovi in come compilare l'F24. Il calcolatore compila le righe da solo in base all'imposta scelta; qui trovi la tabella completa.
| Imposta | Codice imposta | Interessi | Sanzione | Sezione F24 |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF | 4001 saldo, 4033 1° acconto, 4034 2° acconto | 1989 | 8901 | Erario |
| IRES | 2003 saldo, 2001 1° acconto, 2002 2° acconto | 1990 | 8918 | Erario |
| IVA | 6099 saldo annuale, 6001-6012 mensile, 6031-6033 trimestrale, 6034 quarto trimestre (trimestrali speciali), 6013 acconto dei mensili, 6035 acconto dei trimestrali | 1991 | 8904 | Erario |
| IRAP | 3800 saldo, 3812 1° acconto, 3813 2° acconto | 1993 | 8907 | Regioni, con codice regione |
| Cedolare secca | 1842 saldo, 1840 1° acconto, 1841 2° acconto | 1940 | 8940 | Erario |
| Imposta sostitutiva forfettari | 1792 saldo, 1790 1° acconto, 1791 2° acconto | 1944 | 8944 | Erario |
| Addizionale regionale IRPEF dovuta in proprio | 3801 | 1994 | 8902 | Regioni, con codice regione |
| Addizionale comunale IRPEF dovuta in proprio | 3844 saldo, 3843 acconto | 1998 | 8926 | IMU e altri tributi locali, con codice comune |
| Ritenute lavoro autonomo | 1040 lavoro autonomo e provvigioni | cumulati con la ritenuta | 8948 | Erario, con mese di riferimento |
| Ritenute lavoro dipendente | 1001 lavoro dipendente e assimilati | cumulati con la ritenuta | 8947 | Erario, con mese di riferimento |
Per le ritenute gli interessi si sommano alla ritenuta e la sanzione ha un codice per tipo (8948 o 8947): codici, mese di riferimento, addizionali trattenute, esempio e modello 770 sono nella sezione sulle ritenute non versate. I contributi INPS non si ravvedono con l'F24 del ravvedimento: seguono le sanzioni civili calcolate dall'istituto.
Come compilare l'F24 del ravvedimento
Ecco come si compila la sezione Erario in un caso tipico calcolato con questa pagina: il saldo 2025 dell'imposta sostitutiva di un forfettario, 1.000 €, scaduto il 20 luglio 2026 e pagato il 5 ottobre 2026 (77 giorni di ritardo, sanzione a 1/9).
| codice tributo | rateazione/ | anno di riferimento | importi a debito versati |
|---|---|---|---|
| 1792 | 0101 | 2025 | 1.000,00 |
| 1944 | 2025 | 3,38 | |
| 8944 | 2025 | 13,89 | |
| Totale | 1.017,27 | ||
Il campo da guardare con più attenzione è l'anno di riferimento: è l'anno d'imposta per cui paghi, non quello in cui paghi, scritto con quattro cifre; le righe di interessi e sanzione prendono lo stesso anno del tributo (Risoluzioni AdE 109/E/2007 e 12/E/2023). Le ritenute hanno due righe sole, perché gli interessi si sommano alla ritenuta.
| Riga dell'F24 | Anno di riferimento | Rateazione/mese rif. | Codice |
|---|---|---|---|
| Saldo | l'anno d'imposta (saldo 2025: 2025) | 0101 se paghi in un'unica soluzione; se ravvedi una rata saltata, numero della rata e totale delle rate (es. 0306) | es. 1792 per i forfettari |
| 1° acconto | l'anno dell'acconto, anche se paghi l'anno dopo (acconto 2026: 2026) | come il saldo | es. 1790 per i forfettari |
| 2° acconto | l'anno dell'acconto, anche se paghi l'anno dopo (acconto 2026: 2026) | vuoto | es. 1791 per i forfettari |
| IVA mensile | l'anno del mese, anche se versi l'anno dopo (dicembre 2025: 2025) | vuoto | 60 e il mese in due cifre (agosto: 6008) |
| IVA trimestrale | l'anno del trimestre | vuoto | 6031, 6032, 6033 |
| Ritenute | l'anno della ritenuta | il mese della ritenuta in due cifre (agosto: 08) | 1040 o 1001 |
| Interessi e sanzione | lo stesso anno del tributo | vuoto; per le ritenute solo la riga della sanzione, con il mese | i codici del ravvedimento |
Saldo e acconto saltati insieme, per esempio il 20 luglio: ognuno ha le sue righe con il suo anno, anche per interessi e sanzione. Per un forfettario sono sei righe: 1792, 1944 e 8944 con anno 2025 per il saldo; 1790, 1944 e 8944 con anno 2026 per il 1° acconto. Il calcolatore fa un calcolo per volta: scegli lo stesso scenario e cambia solo l'importo, un calcolo per il saldo e uno per l'acconto, con la stessa data di pagamento.
IRAP e addizionali non vanno nella sezione Erario: IRAP e addizionale regionale stanno nella sezione Regioni, con il codice della regione; l'addizionale comunale nella sezione IMU e altri tributi locali, con il codice catastale del comune (Ris. AdE 368/E/2007). I codici di regioni e comuni sono nelle tabelle dell'Agenzia delle Entrate. Nella sezione IMU non barrare la casella "Ravv.": per l'addizionale comunale interessi e sanzione hanno i loro codici, 1998 e 8926.
Come pagare. Chi ha la partita IVA deve pagare l'F24 solo con i canali telematici: home banking della tua banca o di Poste, oppure F24 web e F24 online dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario (art. 37, c. 49, DL 223/2006; scheda AdE sui versamenti). Se nell'F24 compensi dei crediti, l'home banking non va bene: servono F24 web, F24 online o un intermediario abilitato. Non devi comunicare nulla (Circ. AdE 42/E/2016): conserva la quietanza dell'F24, che prova data e importi. Se paghi in un giorno diverso da quello del calcolo, rifallo: interessi e sanzione cambiano con la data.
Ritenute non versate: il ravvedimento del sostituto d'imposta
Riguarda chi, come sostituto d'imposta, ha trattenuto una ritenuta e non l'ha versata entro il 16 del mese dopo: per esempio chi paga un professionista e trattiene la ritenuta d'acconto, o chi paga uno stipendio. Il forfettario non opera ritenute sui compensi che paga a professionisti e lavoratori autonomi. Dal 2019 deve però operare e versare quelle su stipendi e compensi assimilati, per esempio dei collaboratori coordinati e continuativi (artt. 23 e 24 DPR 600/1973; art. 1, c. 69, L. 190/2014, come modificato dall'art. 6 DL 34/2019). Se nell'anno supera i 100.000 euro esce subito dal regime e, dal primo pagamento successivo, opera anche le ritenute sui compensi dei professionisti (Circ. AdE 32/E/2023, par. 3.3).
Codici. Le ritenute di lavoro autonomo, comprese quelle sulle provvigioni, si versano con il 1040 e hanno la sanzione 8948 (il vecchio 1038 delle provvigioni è confluito nel 1040 dal 2017, Ris. AdE 13/E/2016). Quelle di lavoro dipendente e assimilati si versano con il 1001 e hanno la sanzione 8947. Il vecchio 8906 è soppresso dal 3 luglio 2023 (Ris. AdE 18/E/2023). Gli interessi non hanno un codice proprio: si sommano alla ritenuta e si versano con il suo codice. In tutte e due le righe scrivi nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." il mese, in due cifre, in cui hai pagato il compenso e trattenuto la ritenuta, e il suo anno in "anno di riferimento". Se ravvedi più mesi, una riga di ritenuta e una di sanzione per ogni mese.
Addizionali trattenute. Se hai dipendenti, l'F24 del 16 contiene di solito anche le addizionali IRPEF trattenute in busta paga, che hanno codici diversi da quelle dovute in proprio: regionale 3802 (sezione Regioni, con il codice della regione) con sanzione 8950; comunale 3847 per l'acconto e 3848 per il saldo (sezione IMU, con il codice catastale del comune) con sanzione 8952. Anche qui gli interessi si sommano all'addizionale e si indicano il mese in due cifre e l'anno d'imposta (Ris. AdE 18/E/2023).
Esempio calcolato con questa pagina: ritenuta 1040 di agosto 2026, 1.000 €, scaduta il 16 settembre 2026 e pagata il 16 ottobre 2026 (30 giorni di ritardo, sanzione a 1/10).
| codice tributo | rateazione/ | anno di riferimento | importi a debito versati |
|---|---|---|---|
| 1040 | 08 | 2026 | 1.001,32 |
| 8948 | 08 | 2026 | 12,50 |
| Totale | 1.013,82 | ||
Modello 770. Il versamento va poi riportato nel quadro ST del 770 dell'anno dopo (per una ritenuta di agosto 2026, il 770/2027): al punto 7 l'importo versato, interessi compresi, al punto 8 gli interessi; al punto 9 barri la casella del ravvedimento. La sanzione non si indica. I punti sono quelli delle istruzioni del 770/2026 (quadro ST), che citano ancora il vecchio codice 8906, soppresso: usa 8948 o 8947. Se quel 770 lo hai già presentato, serve un 770 integrativo.
Nel calcolatore scegli "Ritenute: scegli il mese" nel menu "Quale versamento hai saltato?" e poi il mese: scadenza, codici, mese e anno di riferimento si compilano da soli. Per le ritenute di lavoro dipendente scegli come imposta "Ritenute lavoro dipendente (1001)".
Le scadenze più comuni del 2026 e le finestre di ravvedimento
Le date qui sotto sono già corrette per sabati e festivi. Le tre colonne a destra dicono fino a quando resti nella fascia più conveniente: dal giorno dopo scatta la frazione successiva e la sanzione sale.
| Versamento | Scadenza 2026 | 1/10 fino al | 1/9 fino al | 1/8 fino al |
|---|---|---|---|---|
| Saldo IVA 2025 | 16 marzo | 15 aprile 2026 | 14 giugno 2026 | 30 aprile 2027 |
| Saldo 2025 e 1° acconto 2026, forfettari e soggetti ISA | 20 luglio | 19 agosto 2026 | 18 ottobre 2026 | 2 novembre 2027 |
| Saldo 2025 e 1° acconto 2026, altri contribuenti | 30 giugno | 30 luglio 2026 | 28 settembre 2026 | 2 novembre 2027 |
| 2° acconto 2026 | 30 novembre | 30 dicembre 2026 | 28 febbraio 2027 | 2 novembre 2027 |
| Acconto IVA 2026 | 28 dicembre (il 27 è domenica) | 27 gennaio 2027 | 28 marzo 2027 | 30 aprile 2027 |
| IVA mensile e ritenute | il 16 del mese successivo (18 maggio per aprile, 20 agosto per luglio) | 30 giorni dopo | 90 giorni dopo | 30 aprile 2027 per l'IVA, 2 novembre 2027 per le ritenute |
Entro 30 giorni dalla scadenza non serve il ravvedimento: versi l'imposta maggiorata dello 0,40% (art. 17, c. 2, DPR 435/2001), quindi entro il 30 luglio 2026 se la scadenza era il 30 giugno. Per i soggetti ISA, compresi i forfettari con un'attività per cui sono approvati gli ISA, nel 2026 la scadenza era il 20 luglio e il versamento maggiorato, dello 0,80%, era possibile fino al 20 agosto 2026 (art. 1-sexies DL 63/2026, convertito dalla L. 113/2026); per le attività senza ISA restavano il 30 giugno e il 30 luglio. Dal quinto giorno di ritardo (dal decimo con lo 0,80%) la maggiorazione costa meno del ravvedimento. Nel menu "Quale versamento hai saltato?" trovi anche le scadenze dei forfettari e dei soggetti ISA: 31 luglio 2024, 21 luglio 2025, 20 luglio 2026.
Violazioni degli anni precedenti (2017-2025): quale regime si applica
Conta la data della violazione, cioè la scadenza originaria del versamento, non il giorno in cui paghi. La riforma del D.Lgs. 87/2024 non è retroattiva: alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 (scadenze dal 2017 al 2023 e prima metà del 2024) si applica il regime previgente, più caro, con la sanzione base del 30% e una fascia in più.
| Regolarizzi | Sanzione base | Riduzione | Sanzione effettiva | Su 1.000 € |
|---|---|---|---|---|
| entro 14 giorni | 1% al giorno | 1/10 | 0,1% al giorno | 1,00 € al giorno |
| da 15 a 30 giorni | 15% | 1/10 | 1,5% | 15,00 € |
| da 31 a 90 giorni | 15% | 1/9 | 1,67% | 16,67 € |
| dal 91° giorno fino al termine della dichiarazione dell'anno della violazione | 30% | 1/8 | 3,75% | 37,50 € |
| fino al termine della dichiarazione dell'anno successivo | 30% | 1/7 | 4,29% | 42,86 € |
| oltre | 30% | 1/6 | 5% | 50,00 € |
Due esempi calcolati con il motore di questa pagina, entrambi su 1.000 € pagati l'8 settembre 2026. Il saldo scaduto il 1° luglio 2024 (il 30 giugno era domenica) rientra nel regime previgente e costa 42,86 € di sanzione (30% × 1/7) più 43,53 € di interessi, totale 1.086,39 €. Il secondo acconto scaduto il 2 dicembre 2024 è già nel nuovo regime e costa 35,71 € (25% × 1/7) più 32,99 € di interessi, totale 1.068,70 €.
Questa guida parte dal 2017, ma il calcolatore gestisce anche le violazioni dal 2010 al 2016, con il tasso legale di ogni anno. Per le violazioni di anni lontani verifica prima se ha ancora senso ravvedersi: l'Agenzia può contestare la violazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, del settimo se la dichiarazione è stata omessa (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972). Nel 2026 il termine ordinario è quindi ancora aperto per i periodi d'imposta dal 2020 in poi (per un saldo conta l'anno d'imposta a cui si riferisce, non l'anno della scadenza), mentre per il 2019 e gli anni precedenti è già decaduto, salvo dichiarazione omessa. In caso di dubbio chiedi al tuo commercialista prima di versare sanzioni che potrebbero non essere più dovute.
Cosa calcola e cosa no: stima operativa del ravvedimento operoso per omessi o tardivi versamenti. Il calcolatore applica da solo il regime sanzionatorio in base alla data della violazione (nuove sanzioni dal 1/9/2024, regime previgente prima). Il ravvedimento è possibile solo finché non ricevi un avviso bonario o un atto di liquidazione o di accertamento; dopo un PVC o uno schema d'atto si applicano frazioni diverse (1/5, 1/6 o 1/4) non gestite dal calcolatore. I contributi INPS non si ravvedono con questo strumento (seguono le sanzioni civili INPS).
Limitazione di responsabilità: questo calcolatore è gratuito e ha scopo informativo. I risultati sono stime indicative, non sono una consulenza fiscale, legale o contabile e non sostituiscono la verifica di un commercialista o di un altro professionista abilitato. La normativa cambia e un errore di calcolo o di aggiornamento è sempre possibile: prima di versare, compilare un F24 o presentare una dichiarazione controlla i dati con un professionista o con le fonti ufficiali. Chi usa i risultati lo fa sotto la propria responsabilità: il titolare del sito non risponde di errori, omissioni, dati non aggiornati né delle conseguenze delle decisioni prese sulla base di questo strumento. Usandolo accetti i termini di utilizzo.
Domande frequenti
Cos'è il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso è uno strumento previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente versamenti omessi o tardivi, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e gli interessi legali maturati.
Come cambia la sanzione con la riforma del D.Lgs. 87/2024?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base per omesso/tardivo versamento scende dal 30% al 25%. Entro 90 giorni si riduce alla metà (12,5%), ed entro 15 giorni è ulteriormente frazionata a 1/15 per giorno (0,8333%/giorno).
Quali sono le frazioni di riduzione?
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 (riforma D.Lgs. 87/2024): entro 30 giorni 1/10 della sanzione base; 31-90 giorni 1/9; dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione 1/8; oltre tale termine 1/7. Non esiste più la frazione 1/6 legata al solo decorso del tempo: nelle fasi procedimentali successive si applicano le frazioni 1/5 (dopo il PVC), 1/6 (dopo lo schema d'atto non preceduto da PVC) e 1/4 (dopo lo schema d'atto preceduto da PVC). Per le violazioni fino al 31 agosto 2024 restano le frazioni previgenti sulla base del 30% (15% entro 90 giorni e 1% al giorno entro 15): 1/10, 1/9, 1/8 fino alla dichiarazione dell'anno della violazione, 1/7 fino a quella dell'anno successivo e 1/6 oltre. Il calcolatore sceglie da solo il regime giusto in base alla data di scadenza inserita.
Entro quando posso ravvedermi?
Per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate puoi ravvederti finché non ti viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni con le somme dovute come l'avviso bonario (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972), o un atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. Un controllo, una verifica o un processo verbale di constatazione (PVC) non lo impediscono (art. 13, c. 1-ter, D.Lgs. 472/1997): cambia la frazione, che è 1/5 dopo il PVC e, per le violazioni dal 1° settembre 2024, 1/6 dopo lo schema d'atto non preceduto da PVC o 1/4 se preceduto, purché tu non abbia aderito al verbale o chiesto l'accertamento con adesione.
Qual è il tasso di interesse legale 2026?
Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è pari all'1,60% annuo (DM 10/12/2025). Nel 2025 era del 2,00%. Gli interessi vengono calcolati pro-rata per i giorni effettivi di ritardo.
Come si calcolano gli interessi se il ritardo attraversa più anni?
Il calcolatore spezza automaticamente il periodo in un tratto per ogni anno con un tasso diverso. Gli interessi partono dal giorno dopo la scadenza: per 1.000 € scaduti il 16/12/2025 e pagati il 16/01/2026, i giorni dal 17/12 al 31/12/2025 sono 15 al 2,00% (0,82 €) e quelli dal 01/01 al 16/01/2026 sono 16 all'1,60% (0,70 €), in totale 1,52 €.
Dove trovo i codici tributo per il modello F24?
Il calcolatore suggerisce automaticamente i codici per imposta, sanzione e interessi in base al tipo di tributo selezionato, e ti dice in quale sezione del modello vanno inseriti. I codici sanzione/interessi principali sono: IRPEF (8901/1989), IVA (8904/1991), IRES (8918/1990), IRAP (8907/1993), imposta sostitutiva forfettario (8944/1944). Per le ritenute la sanzione è 8948 (lavoro autonomo e provvigioni) o 8947 (lavoro dipendente e assimilati), mentre gli interessi si sommano alla ritenuta.
Posso usare il ravvedimento per i contributi INPS?
Non con il ravvedimento delle imposte: quello dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997 vale per i tributi (imposte, ritenute, IVA), non per i contributi previdenziali. I contributi INPS versati in ritardo seguono le sanzioni civili INPS, calcolate e richieste direttamente dall'istituto: non devi (e non puoi) auto-liquidarle con l'F24 del ravvedimento. Per le omissioni dal 1° settembre 2024 l'INPS prevede però una sua forma di ravvedimento: se paghi tutti i contributi spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza, anche con più versamenti ma non a rate, la sanzione civile non ha la maggiorazione di 5,5 punti: dal 16 settembre 2026 è il 2,65% annuo invece dell'8,15% (art. 116, c. 8, L. 388/2000, modificato dal DL 19/2024; circolari INPS 90/2024 e 98/2026).
Posso pagare in più volte (ravvedimento frazionato)?
Sì. Il ravvedimento può essere anche parziale o frazionato (art. 13-bis D.Lgs. 472/1997): regolarizzi una parte dell'imposta con relativa sanzione e interessi, e il resto in un momento successivo, ricalcolando le somme per la nuova data. Attenzione però: se prima di completare il ravvedimento ti viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento, compreso un avviso bonario, per la parte non ancora regolarizzata perdi la riduzione e la sanzione segue le regole ordinarie (Circ. AdE 42/E/2016, par. 4.2).