Calcolo Interessi Legali

Interessi semplici al saggio legale (art. 1284 c.c.) tra due date, con il tasso di ogni anno dal 1942 a oggi e il dettaglio per periodo.

Quanto sono gli interessi legali nel 2026? Il tasso è l'1,60% annuo: su 1.000 € per un anno intero maturano 16,00 €, cioè 4,38 centesimi al giorno. Se il periodo attraversa più anni ogni tratto usa il suo tasso: 1.000 € dal 30 giugno 2025 all'8 settembre 2026 danno 10,08 € al 2,00% e 11,00 € all'1,60%, in totale 21,08 €.

Inserisci capitale e date: il calcolatore conta i giorni, spezza il periodo a ogni cambio di tasso e ti mostra interessi, totale e il dettaglio di ogni tratto con la fonte normativa. Per un F24 pagato in ritardo usa invece il calcolo del ravvedimento operoso, che aggiunge la sanzione ridotta.

Tassi verificati l'8 settembre 2026 su due fonti · il tasso 2027 arriva con il decreto di dicembre
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La somma su cui maturano gli interessi, senza interessi già maturati
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Data iniziale: la scadenza o il giorno da cui decorrono gli interessi (escluso dal conteggio)
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Data finale: il giorno del pagamento (incluso nel conteggio, oggi è preimpostato)
Opzioni di conteggio
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Con 365 fissi un anno bisestile intero rende un po' più del tasso nominale
Standard: gli interessi partono dal giorno dopo la data iniziale (dies a quo non computatur)

Risultato indicativo, non è una consulenza: verifica i dati con un professionista prima di usarli per versamenti, F24 o dichiarazioni. Il titolare del sito non risponde di errori o dell'uso che ne fai (termini di utilizzo).

Come si calcolano gli interessi legali

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge su una somma di denaro quando le parti non hanno stabilito un tasso diverso: crediti civili, somme dovute in seguito a una sentenza, restituzioni, rimborsi e, in campo fiscale, gli interessi del ravvedimento operoso. Il saggio è fissato dall'art. 1284 del codice civile e aggiornato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre. Sono interessi semplici: si calcolano sempre sul capitale iniziale e non producono altri interessi (art. 1283 c.c.).

interessi = capitale × tasso annuo × giorni / 365
  1. Giorni. Si contano dal giorno successivo alla data iniziale fino alla data finale compresa (dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c.). Dal 1° gennaio al 31 dicembre i giorni sono 364: per un anno intero la data iniziale deve essere il 31 dicembre dell'anno prima. Se il tuo caso prevede di contare anche il primo giorno, c'è l'opzione apposita.
  2. Tasso. Vale il tasso in vigore giorno per giorno. Se il periodo attraversa un cambio di tasso, il calcolatore lo spezza in tratti e applica a ciascuno il suo saggio: la tabella completa è qui sotto.
  3. Base annua. Per impostazione predefinita l'anno vale 365 giorni, come nella prassi dell'Agenzia delle Entrate per il ravvedimento. In un anno bisestile intero (366 giorni) il risultato supera di poco il tasso nominale: 1.000 € per tutto il 2024 al 2,50% danno 25,07 € invece di 25,00. L'opzione "giorni effettivi dell'anno" divide per 366 negli anni bisestili e restituisce esattamente il tasso nominale.
  4. Arrotondamento. Ogni tratto è arrotondato al centesimo e il totale è la somma dei tratti, così le righe del dettaglio tornano sempre con il totale.

Esempio: 1.000 € dal 30 giugno 2025 all'8 settembre 2026. I giorni sono 435, divisi in due tratti: dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 sono 184 giorni al 2,00% (1.000 × 2,00% × 184 / 365 = 10,08 €); dal 1° gennaio all'8 settembre 2026 sono 251 giorni all'1,60% (11,00 €). Interessi totali 21,08 €, da versare 1.021,08 €.

Tabella del tasso di interesse legale dal 1942 al 2026

Il tasso del 5% del codice civile è rimasto fermo per quasi cinquant'anni. Dal 1990 è cambiato quasi ogni anno: il massimo è il 10% del periodo 1991-1996, il minimo lo 0,01% del 2021. Ogni riga vale dal primo all'ultimo giorno indicato; il decreto citato è quello che ha fissato il tasso.

DalAlTasso annuoFonte
01/01/2026in vigore1,60%DM 10/12/2025
01/01/202531/12/20252,00%DM 10/12/2024
01/01/202431/12/20242,50%DM 29/11/2023
01/01/202331/12/20235,00%DM 13/12/2022
01/01/202231/12/20221,25%DM 13/12/2021
01/01/202131/12/20210,01%DM 11/12/2020
01/01/202031/12/20200,05%DM 12/12/2019
01/01/201931/12/20190,80%DM 12/12/2018
01/01/201831/12/20180,30%DM 13/12/2017
01/01/201731/12/20170,10%DM 7/12/2016
01/01/201631/12/20160,20%DM 11/12/2015
01/01/201531/12/20150,50%DM 11/12/2014
01/01/201431/12/20141,00%DM 12/12/2013
01/01/201231/12/20132,50%DM 12/12/2011
01/01/201131/12/20111,50%DM 7/12/2010
01/01/201031/12/20101,00%DM 4/12/2009
01/01/200831/12/20093,00%DM 12/12/2007
01/01/200431/12/20072,50%DM 1/12/2003
01/01/200231/12/20033,00%DM 11/12/2001
01/01/200131/12/20013,50%DM 11/12/2000
01/01/199931/12/20002,50%DM 10/12/1998
01/01/199731/12/19985,00%L. 662/1996
16/12/199031/12/199610,00%L. 353/1990
21/04/194215/12/19905,00%art. 1284 c.c. (R.D. 262/1942)

Il decreto per il 2027 uscirà entro il 15 dicembre 2026: fino ad allora, per i giorni del 2027, il calcolatore applica l'ultimo tasso noto e lo segnala nel risultato.

Interessi legali, di mora e da ravvedimento: le differenze

  • Interessi legali (art. 1284 c.c.): il tasso di questa pagina. Si applicano ai crediti in denaro quando non c'è un tasso pattuito, alle somme liquidate in sentenza, alle restituzioni e ai rimborsi.
  • Interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002): tra imprese, o tra imprese e pubblica amministrazione, il ritardo nei pagamenti costa il tasso della BCE maggiorato di otto punti, aggiornato ogni semestre. Sono molto più alti degli interessi legali e non si calcolano qui.
  • Dopo la domanda giudiziale (art. 1284, comma 4, c.c.): se le parti non hanno pattuito la misura, dal deposito dell'atto introduttivo gli interessi legali salgono al tasso del D.Lgs. 231/2002: tabella per semestre ed esempio nella sezione dedicata.
  • Interessi da ravvedimento operoso: sono gli interessi legali di questa pagina, calcolati sull'imposta dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento. Per regolarizzare un F24 in ritardo serve però anche la sanzione ridotta: il calcolo del ravvedimento operoso fa tutto insieme, con le righe F24 e i codici tributo.

Interessi dopo la domanda giudiziale: art. 1284, comma 4, c.c.

Dall'11 dicembre 2014 il codice civile prevede un tasso più alto per chi deve fare causa per farsi pagare. Se le parti non hanno pattuito un tasso, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale gli interessi legali non sono più quelli della tabella qui sopra ma quelli dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002): il tasso di riferimento della BCE in vigore all'inizio del semestre, maggiorato di otto punti. La regola vale anche per l'atto che avvia un arbitrato (comma 5) e si applica ai procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 (art. 17 del D.L. 132/2014). Prima della domanda, e in tutti i casi in cui un tasso è stato pattuito, restano gli interessi legali ordinari.

Tassi per semestre (art. 1284, comma 4)
SemestreTasso di riferimento BCEMaggiorazioneTasso applicato
1° luglio - 31 dicembre 20262,40%+8 punti10,40%
1° gennaio - 30 giugno 20262,15%+8 punti10,15%
1° luglio - 31 dicembre 20252,15%+8 punti10,15%
1° gennaio - 30 giugno 20253,15%+8 punti11,15%
1° luglio - 31 dicembre 20244,25%+8 punti12,25%
1° gennaio - 30 giugno 20244,50%+8 punti12,50%
1° luglio - 31 dicembre 20234,00%+8 punti12,00%
1° gennaio - 30 giugno 20232,50%+8 punti10,50%
1° luglio 2016 - 31 dicembre 20220,00%+8 punti8,00%
1° gennaio 2015 - 30 giugno 20160,05%+8 punti8,05%
11 - 31 dicembre 20140,15%+8 punti8,15%

Il tasso di ogni semestre esce in Gazzetta Ufficiale con un comunicato del Ministero dell'Economia nei primi giorni di gennaio e di luglio. Il calcolatore di questa pagina applica solo il saggio legale: per il periodo dopo la domanda si usa la stessa formula (capitale × tasso × giorni / 365), con il tasso del semestre e un tratto per ogni cambio.

Esempio: credito di 10.000 € scaduto il 31 dicembre 2024, domanda giudiziale del 31 marzo 2025, conteggio al 20 settembre 2026. Fino alla domanda maturano gli interessi legali, che puoi calcolare qui sopra: 90 giorni al 2,00% = 49,32 €. Dal 1° aprile 2025 si passa al tasso maggiorato: 91 giorni all'11,15% (277,99 €), 184 giorni al 10,15% (511,67 €), 181 giorni al 10,15% (503,33 €) e 82 giorni al 10,40% (233,64 €), cioè 1.526,63 €. In totale 1.575,95 €, contro i 315,29 € che avrebbe reso il solo tasso legale sullo stesso periodo: la norma serve proprio a spingere il debitore a pagare prima della causa. Per un giudizio in corso fai controllare il conteggio al tuo avvocato: decorrenza, spese e capitalizzazione dipendono dagli atti.

Fonti: art. 1284 c.c. (saggio legale) · art. 1283 c.c. (anatocismo) · D.Lgs. 231/2002 (interessi di mora) · DM 10/12/2025, GU n. 289 del 13/12/2025 (tasso 2026: 1,60%) · D.L. 132/2014, art. 17 (commi 4 e 5 dell'art. 1284) · testo coordinato del D.Lgs. 231/2002 (RGS) con i tassi di riferimento fino al 2024 · comunicati MEF in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/7/2024, n. 63 del 17/3/2025, n. 161 del 14/7/2025, n. 15 del 20/1/2026 e n. 163 del 16/7/2026 (tassi 2024-2026).

Cosa calcola e cosa no: interessi legali semplici al saggio dell'art. 1284 c.c., con il conteggio dei giorni e l'arrotondamento descritti sopra. Non calcola interessi convenzionali, interessi di mora del D.Lgs. 231/2002, rivalutazione monetaria né capitalizzazione. Per crediti in contenzioso o importi rilevanti fai verificare il conteggio a un professionista.

Limitazione di responsabilità: questo calcolatore è gratuito e ha scopo informativo. I risultati sono stime indicative, non sono una consulenza fiscale, legale o contabile e non sostituiscono la verifica di un commercialista o di un altro professionista abilitato. La normativa cambia e un errore di calcolo o di aggiornamento è sempre possibile: prima di versare, compilare un F24 o presentare una dichiarazione controlla i dati con un professionista o con le fonti ufficiali. Chi usa i risultati lo fa sotto la propria responsabilità: il titolare del sito non risponde di errori, omissioni, dati non aggiornati né delle conseguenze delle decisioni prese sulla base di questo strumento. Usandolo accetti i termini di utilizzo.

Domande frequenti

Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è l'1,60% annuo, fissato dal decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025. Nel 2025 era il 2,00%, nel 2024 il 2,50% e nel 2023 il 5,00%.

Come si contano i giorni per gli interessi legali?

Gli interessi maturano dal giorno successivo alla data iniziale fino alla data finale compresa: il giorno iniziale non si conta, quello finale sì. Dal 1° gennaio al 31 dicembre i giorni sono quindi 364; per un anno intero la data iniziale deve essere il 31 dicembre dell'anno prima, oppure si sceglie l'opzione che conta anche il giorno iniziale.

Gli interessi legali si capitalizzano?

No. Gli interessi legali sono interessi semplici: si calcolano sempre sul capitale iniziale e non producono a loro volta interessi. L'anatocismo è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 1283 del codice civile, cioè dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza, e comunque per interessi dovuti da almeno sei mesi.

Cosa succede se il periodo attraversa più anni?

Ogni tratto usa il tasso in vigore in quei giorni. Il calcolatore spezza il periodo a ogni cambio di tasso: per 1.000 € dal 30 giugno 2025 all'8 settembre 2026 calcola 184 giorni al 2,00% (10,08 €) e 251 giorni all'1,60% (11,00 €), in totale 21,08 €.

Posso usare questo calcolo per un F24 pagato in ritardo?

Gli interessi del ravvedimento operoso sono proprio gli interessi legali, calcolati con la stessa formula. Per un versamento fiscale in ritardo però serve anche la sanzione ridotta: usa il calcolo del ravvedimento operoso, che aggiunge la sanzione e compila le righe F24 con i codici tributo.

Gli interessi legali sono uguali agli interessi di mora?

No. Gli interessi legali sono quelli dell'art. 1284 del codice civile (1,60% nel 2026). Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione seguono il D.Lgs. 231/2002: tasso della BCE più otto punti, aggiornato ogni semestre. Dopo una domanda giudiziale, se le parti non hanno pattuito la misura, anche gli interessi legali salgono a quel tasso (art. 1284, comma 4).

Quanto sono gli interessi dopo la domanda giudiziale (art. 1284 comma 4 c.c.)?

Se le parti non hanno pattuito un tasso, dal momento della domanda giudiziale (o dell'atto che avvia un arbitrato) gli interessi legali salgono al tasso dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: il tasso di riferimento BCE del semestre più otto punti, cioè 10,40% dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e 10,15% nel primo semestre 2026. Su 10.000 euro sono circa 2,85 euro al giorno, contro i 44 centesimi del tasso legale dell'1,60%. Vale per i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 e non si applica se un tasso era stato pattuito. Tabella dei tassi ed esempio nella sezione dedicata.