Aggiornato a ottobre 2026. Nel 2026 i forfettari con un'attività per cui sono stati approvati gli ISA hanno potuto pagare saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 20 luglio, o entro il 20 agosto con lo 0,80% in più, invece del 30 giugno (art. 1-sexies del D.L. 63/2026, convertito dalla L. 113/2026). Per le attività senza ISA il termine è rimasto il 30 giugno. La tabella delle scadenze ora lo indica. Se hai saltato una scadenza, usa il calcolatore del ravvedimento operoso. Se non hai inviato la dichiarazione entro il 2 novembre 2026, puoi ancora presentarla in ritardo entro il 1° febbraio 2027 pagando 25 euro di sanzione: è spiegato nella sezione sulla dichiarazione tardiva.
Dal 2026 c'è una novità importante per chi è in regime forfettario: il Redditi Persone Fisiche precompilato include finalmente il Quadro LM. Significa che l'Agenzia delle Entrate prova a pre-compilare anche la parte relativa al reddito forfettario, attingendo dai dati delle fatture elettroniche e dalle Certificazioni Uniche.
È una buona notizia, ma non significa che puoi accettare tutto a occhi chiusi. Vediamo cosa viene importato, cosa manca e dove devi intervenire tu.
Cos'è il Quadro LM
Il Quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai contribuenti in regime forfettario (e al regime di vantaggio per chi ancora ce l'ha).
In questo quadro dichiari:
- i ricavi o compensi percepiti nell'anno
- il coefficiente di redditività applicabile alla tua attività
- il reddito imponibile (ricavi × coefficiente)
- l'imposta sostitutiva dovuta (5% o 15%)
- i contributi previdenziali dedotti
Attenzione: il Quadro LM sostituisce il Quadro RE (lavoro autonomo) e il Quadro RG (impresa) per chi è in forfettario. Non devi compilare entrambi.
La novità 2026: il Quadro LM nel precompilato
Fino al 2025, il Redditi Persone Fisiche precompilato per i forfettari era sostanzialmente vuoto nella parte che contava di più: dovevi compilare tu il Quadro LM da zero.
Dal 2026, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati disponibili nel Sistema di Interscambio (SdI) e nelle Certificazioni Uniche per pre-popolare alcuni campi del Quadro LM.
Cosa viene importato automaticamente
L'Agenzia può proporre dati ricavati dalle informazioni già in suo possesso, come fatture elettroniche transitate dallo SdI e Certificazioni Uniche ricevute dai committenti. Il contribuente deve comunque verificare la correttezza del quadro, soprattutto per gli aspetti legati al principio di cassa e ai contributi deducibili.
Cosa NON viene importato (o può essere sbagliato)
Qui serve la tua attenzione. Il precompilato non è perfetto e ci sono voci che richiedono sempre un controllo manuale:
- Fatture non transitate dallo SdI: oggi sono casi residuali, ma possono ancora esistere in specifiche eccezioni normative, ad esempio in ambito sanitario verso consumatori finali. Se presenti, quei ricavi non compaiono nel precompilato
- Ricavi incassati vs ricavi fatturati: il forfettario segue il principio di cassa. Il precompilato potrebbe proporre dati per competenza (data fattura) anziché per cassa (data incasso). Questo è il punto più delicato
- Contributi previdenziali versati: i contributi INPS deducibili dal reddito forfettario potrebbero non essere pre-compilati correttamente o essere incompleti
- Note di credito e storni: verificare che siano stati correttamente sottratti dai ricavi
- Coefficiente di redditività: se nel 2025 hai avuto più attività o hai modificato il codice ATECO, verifica con particolare attenzione quale coefficiente applicare e se il dato proposto dall'Agenzia riflette correttamente l'attività prevalente o la distinta annotazione dei ricavi/compensi
Principio di cassa: il punto critico
Questo merita un paragrafo dedicato perché è la fonte principale di errori.
Nel regime forfettario il reddito si determina in base al principio di cassa: conta quando hai effettivamente incassato, non quando hai emesso la fattura.
Il Sistema di Interscambio, invece, conosce la data di emissione della fattura, non la data in cui il cliente ti ha pagato.
| Situazione | Dato SdI | Dato corretto (cassa) |
|---|---|---|
| Fattura emessa a dicembre 2025, incassata a gennaio 2026 | Non inclusa nel 2026 | Da includere nel 2026 |
| Fattura emessa a dicembre 2026, incassata a gennaio 2027 | Inclusa nel 2026 | Da escludere dal 2026 |
| Fattura emessa e incassata nel 2026 | Inclusa nel 2026 | Corretto |
Regola pratica: confronta sempre il totale proposto dal precompilato con il tuo registro incassi. Se usi un software di fatturazione, esporta il riepilogo per data incasso, non per data emissione.
Come controllare il Quadro LM precompilato: checklist
Prima di accettare o modificare il precompilato, segui questi passaggi:
1. Verifica i ricavi totali
Confronta il totale dei ricavi/compensi proposto dal precompilato con il tuo riepilogo degli incassi effettivi del 2025 (anno di imposta dichiarato nel 2026).
Se i numeri non tornano, le cause più probabili sono:
- fatture incassate a cavallo d'anno (vedi tabella sopra)
- note di credito non contabilizzate
- CU non ancora trasmesse dal committente
2. Controlla il coefficiente di redditività
Verifica che il coefficiente proposto corrisponda al tuo codice ATECO. Se nel 2025 hai avuto più attività o hai modificato il codice ATECO, verifica con particolare attenzione se il dato proposto riflette correttamente l'attività prevalente o la distinta annotazione dei ricavi/compensi.
Per trovare il tuo coefficiente: Coefficienti di Redditività per codice ATECO.
3. Verifica i contributi previdenziali deducibili
I contributi INPS versati nell'anno sono deducibili dal reddito forfettario. Controlla che il dato pre-compilato includa:
- contributi fissi (per artigiani e commercianti)
- contributi a percentuale sull'eccedenza
- contributi Gestione Separata versati con F24
Attenzione: i contributi si deducono per cassa (quando li hai effettivamente pagati), non per competenza.
4. Controlla l'imposta sostitutiva
L'aliquota corretta è:
- 5% se sei nei primi 5 anni di attività e rispetti i requisiti
- 15% negli altri casi
Il precompilato dovrebbe proporre l'aliquota giusta, ma verifica: se hai superato i 5 anni nel corso del 2025, l'aliquota deve passare al 15%.
5. Confronta con gli acconti già versati
Il sistema dovrebbe riportare gli acconti di imposta sostitutiva già versati nel 2025 (codici tributo 1790/1791). Verifica che corrispondano ai tuoi F24.
Scadenze dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2026
| Scadenza | Cosa |
|---|---|
| 20 maggio 2026 | Disponibilità Redditi Persone Fisiche precompilato (Redditi Persone Fisiche Web) |
| 20 luglio 2026 | Versamento saldo + primo acconto con F24 per i forfettari con un'attività per cui sono approvati gli ISA; fino al 20 agosto con lo 0,80% in più. Per le attività senza ISA: 30 giugno |
| 2 novembre 2026 | Termine invio Redditi Persone Fisiche (il 31 ottobre cade di sabato) |
| 30 novembre 2026 | Versamento secondo acconto |
| 1° febbraio 2027 | Ultimo giorno per la dichiarazione tardiva, entro 90 giorni (il 31 gennaio è domenica) |
Se hai bisogno di calcolare acconti e saldi: Acconti e Saldi nel Forfettario: tutte le scadenze 2026.
Hai saltato il 2 novembre? La dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027
Se non hai inviato il Redditi Persone Fisiche 2026 entro il 2 novembre 2026, puoi ancora presentarlo come dichiarazione tardiva entro 90 giorni. L'Agenzia delle Entrate indica come ultimo giorno il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica (pagina "Redditi tardivo" della dichiarazione precompilata). Presentata entro quella data, la dichiarazione è valida, con una sanzione per il ritardo (art. 2, comma 7, DPR 322/1998); dopo, si considera omessa.
Quanto costa
| Situazione | Cosa paghi |
|---|---|
| Dichiarazione inviata entro il 1° febbraio 2027 | 25 euro di sanzione con il ravvedimento: un decimo del minimo di 250 euro previsto per l'omessa dichiarazione. Si paga con F24, codice tributo 8911. |
| Dichiarazione a credito | I 25 euro sono dovuti lo stesso, perché la scadenza non è stata rispettata. |
| Imposta sostitutiva non versata (saldo 2025, acconti 2026) | Imposta, interessi al tasso legale giorno per giorno e sanzione ridotta del ravvedimento sui versamenti, che dipende dai giorni di ritardo. Codici dei forfettari: 1792 saldo, 1790 primo acconto, 1791 secondo acconto, 1944 interessi, 8944 sanzione. |
| Contributi INPS non versati (quadro RR) | Seguono le regole dell'INPS (sanzioni civili), non il ravvedimento fiscale. |
| Dichiarazione inviata dopo il 1° febbraio 2027 | È omessa e la riduzione a 25 euro non vale più. Sanzione del 120% delle imposte dovute (minimo 250 euro), oppure da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte; se la presenti prima di ricevere un controllo, il 75% delle imposte dovute (art. 1, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 471/1997). |
La riduzione a 25 euro è prevista dall'art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997; dal 1° gennaio 2027 la stessa regola è all'art. 14, comma 1, lettera h), del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024), che al comma 6 esclude ogni riduzione oltre i 90 giorni.
Come si fa, passo per passo
- Invia la dichiarazione entro il 1° febbraio 2027: con l'applicativo web della precompilata, con il software Redditi PF Online 2026 dell'Agenzia oppure tramite un intermediario.
- Paga i 25 euro con F24, codice tributo 8911.
- Se dalla dichiarazione risultano imposte da versare e non le hai pagate a giugno o a luglio, regolarizzale con il ravvedimento: il calcolatore del ravvedimento operoso ricava sanzione e interessi dalle date e prepara le righe dell'F24. Lo stesso vale per il secondo acconto del 30 novembre, se lo salti.
- Per i contributi INPS segui le regole dell'INPS: cosa cambia rispetto al ravvedimento fiscale e quali causali usare è nella guida al ravvedimento operoso dei forfettari.
Meglio non arrivare all'ultimo giorno: un invio scartato il 1° febbraio non lascia tempo per ritrasmettere entro i 90 giorni.
Accettare, modificare o inviare da zero?
Con il precompilato hai tre opzioni:
Accettare senza modifiche
Se tutti i dati sono corretti, puoi accettare il precompilato così com'è. In alcuni casi, l'accettazione senza modifiche limita i controlli formali dell'Agenzia, ma solo sui dati specifici preinseriti da soggetti terzi (es. dati da CU, da SdI). Questo non equivale a una protezione generale sulla correttezza della dichiarazione: l'Agenzia può comunque effettuare accertamenti sostanziali sul tuo reddito, sull'inquadramento nel regime e su qualsiasi altro aspetto. In pratica, il beneficio è circoscritto e dipende anche dal canale di presentazione.
Modificare
Se devi correggere anche un solo dato, modifichi il precompilato. Perdi il beneficio della riduzione dei controlli sui dati pre-compilati, ma dichiari il dato corretto - che è quello che conta.
Compilare da zero (Redditi Persone Fisiche tradizionale)
Puoi sempre ignorare il precompilato e compilare il modello Redditi Persone Fisiche da zero, usando il tuo software o un intermediario. Il risultato fiscale è identico.
Consiglio pratico: nella maggior parte dei casi, conviene partire dal precompilato e modificare dove serve. Anche se perdi il beneficio sui controlli, risparmi tempo sulla compilazione base.
Errori comuni da evitare
Il precompilato si basa su dati SdI (data emissione). Tu ragioni per cassa (data incasso). Controlla sempre.
Alcuni committenti trasmettono le CU in ritardo. Se i tuoi compensi da CU non compaiono nel precompilato, non significa che non devi dichiararli.
I contributi previdenziali versati nel 2025 si deducono dal reddito forfettario. Se il precompilato non li include o li include parzialmente, aggiungili tu.
Se sei in forfettario, usi solo il Quadro LM. Non compilare anche RE (lavoro autonomo) o RG (impresa): sono per il regime ordinario.
Domande frequenti
I forfettari possono usare il Redditi Persone Fisiche precompilato?
Sì, dal 2026 il Redditi Persone Fisiche precompilato include il Quadro LM. Prima di quest'anno il quadro non veniva pre-popolato.
Il precompilato è obbligatorio?
No. Puoi sempre compilare il modello Redditi Persone Fisiche autonomamente o tramite un intermediario. Il precompilato è un'opzione, non un obbligo.
Se accetto il precompilato senza modifiche, sono al sicuro dai controlli?
Non del tutto. L'accettazione senza modifiche riduce i controlli formali sui dati precompilati, ma non esclude accertamenti sostanziali se ci sono incongruenze.
Cosa succede se il precompilato ha dati sbagliati e li accetto?
Dichiari il falso. La responsabilità della dichiarazione è sempre tua, anche quando usi il precompilato. Se i numeri non tornano, modificali.
Ho saltato la scadenza del 2 novembre 2026: cosa succede?
Puoi ancora inviare la dichiarazione entro il 1° febbraio 2027: resta valida e paghi 25 euro di sanzione con il codice tributo 8911, più imposte, interessi e sanzioni ridotte se ci sono versamenti saltati. Dopo quella data la dichiarazione si considera omessa e le sanzioni diventano molto più alte. I dettagli sono nella sezione sulla dichiarazione tardiva.
Posso fare il 730 se sono forfettario?
No, il forfettario deve usare il modello Redditi Persone Fisiche. Il 730 non prevede il Quadro LM. Se hai anche un lavoro dipendente, vedi il nostro articolo dedicato: 730 o Redditi Persone Fisiche nel 2026?
Conclusioni
Il Quadro LM nel Redditi Persone Fisiche precompilato 2026 è un passo avanti concreto per i forfettari: meno compilazione manuale, meno errori di trascrizione.
Ma il precompilato non ti solleva dalla responsabilità di verificare i dati, soprattutto su:
- principio di cassa (incassi vs fatture emesse)
- contributi INPS deducibili
- coefficiente di redditività corretto
Se vuoi calcolare quanto ti resta davvero in tasca con il regime forfettario, prova i nostri strumenti gratuiti:
Fonti
- Agenzia delle Entrate – Redditi Persone Fisiche precompilato 2026, istruzioni Quadro LM
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento su precompilata e dati da SdI/CU
- D.P.R. 322/1998, art. 2 – Termini di presentazione delle dichiarazioni e dichiarazione valida entro 90 giorni (comma 7)
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione precompilata: Redditi tardivo entro il 1° febbraio 2027 (pagina letta il 12 ottobre 2026)
- D.Lgs. 472/1997, art. 13, comma 1, lettera c) e, dal 2027, D.Lgs. 173/2024, testo unico sanzioni, art. 14 – Ravvedimento della dichiarazione tardiva
- D.Lgs. 471/1997, art. 1 – Sanzioni per la dichiarazione omessa
- FiscoOggi, 26 gennaio 2026 – Sanzione di 25 euro e codice tributo 8911 per la dichiarazione tardiva
- L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 – Disciplina del regime forfetario