Nel regime forfettario ci sono due soglie di ricavi e due destini molto diversi. Se nell'anno incassi più di 85.000 euro ma non più di 100.000, finisci l'anno da forfettario e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se gli incassi superano i 100.000 euro, l'uscita avviene nello stesso anno: IVA dall'operazione che determina il superamento e reddito dell'intero anno ricalcolato con le regole ordinarie.
La differenza tra i due scenari vale parecchie migliaia di euro, e la variabile che li separa non è il fatturato ma l'incassato. Vediamo con ordine le regole, i numeri e cosa fare in pratica se ti stai avvicinando alla soglia.
La regola zero: conta l'incassato, non il fatturato
Il regime forfettario segue il criterio di cassa: per le soglie rilevano i ricavi e i compensi effettivamente incassati entro il 31 dicembre, non le fatture emesse.
Una fattura emessa a dicembre 2026 e incassata a gennaio 2027 conta per il 2027. Al contrario, un bonifico accreditato il 30 dicembre conta per il 2026, anche se la fattura è di novembre. Per il bonifico vale il momento in cui la somma è accreditata e disponibile sul tuo conto, non il giorno in cui il cliente ha dato l'ordine alla sua banca. Nel conteggio entrano anche i rimborsi spese imponibili (chilometrici, diarie, forfait); ne restano fuori le anticipazioni in nome e per conto del cliente, mentre sui rimborsi analitici di spese effettive c'è una questione interpretativa aperta dal 2025: ne parliamo nella guida sui rimborsi spese nel forfettario.
Scenario 1: incassi oltre 85.000 e fino a 100.000 euro
È l'uscita "morbida". Il superamento della soglia di 85.000 euro, se non oltrepassi i 100.000, non produce alcuna variazione nell'anno in corso:
- continui a fatturare senza IVA fino al 31 dicembre;
- tutto l'anno resta tassato con l'imposta sostitutiva al 15% (o al 5% se sei nel periodo agevolato per le nuove attività);
- non ci sono comunicazioni da inviare; la transizione, però, conviene prepararla prima del 1° gennaio.
Dal 1° gennaio dell'anno successivo, infatti, esci dal regime e cambia quasi tutto:
- IVA in fattura, con l'aliquota propria di ciascuna operazione (per i servizi in genere il 22%) e liquidazioni periodiche;
- ritenuta d'acconto del 20% sui compensi professionali, di regola quando il committente agisce come sostituto d'imposta (aziende e altre partite IVA, non i privati);
- IRPEF ordinaria a scaglioni progressivi al posto dell'imposta piatta, con addizionali regionale e comunale;
- contabilità e registri IVA, con costi di gestione più alti;
- in cambio, deduci i costi reali (non più il forfait del coefficiente) e detrai l'IVA sugli acquisti effettuati dal passaggio in poi.
Scenario 2: incassi oltre 100.000 euro
Qui l'uscita avviene nello stesso anno. Secondo le regole chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E del 2023:
- l'intera operazione il cui incasso fa superare i 100.000 euro è soggetta a IVA, non solo la parte eccedente la soglia; e con lei tutte le operazioni successive;
- se la fattura di quell'operazione era già stata emessa senza IVA, va integrata con una nota di variazione in aumento; le fatture emesse e incassate prima del superamento restano invece, in via generale, senza IVA;
- ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno viene determinato in modo analitico con le regole ordinarie (ricavi meno costi documentati dall'inizio dell'anno): l'imposta sostitutiva non si applica più;
- sui tuoi compensi professionali scatta la ritenuta d'acconto, dal compenso che determina il superamento in poi, quando il cliente è sostituto d'imposta;
- gli obblighi di sostituto d'imposta sui pagamenti che effettui tu (per esempio a un altro professionista) decorrono in generale dal primo pagamento successivo al superamento.
IVA e imposte dirette non tornano indietro allo stesso modo. L'IVA parte dall'operazione che fa superare i 100.000 euro e non tocca le fatture precedenti; il reddito, invece, viene ricalcolato con le regole ordinarie per tutto l'anno. Per l'IVA sugli acquisti fatti prima dell'uscita il recupero non è automatico: nei casi previsti opera la rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/1972), ad esempio per beni non ancora utilizzati: è un calcolo da fare con il consulente.
Attenzione al salto: passare da 99.000 a 101.000 euro di incassi non aggiunge solo 2.000 euro di ricavi: il reddito di tutto l'anno viene rideterminato con IRPEF progressiva al posto dell'imposta piatta. L'effetto finale dipende da costi deducibili, detrazioni e altri redditi, ma nella maggior parte dei casi il conto sale sensibilmente. Se sei vicino al confine negli ultimi mesi dell'anno, ogni incasso va pianificato con attenzione (e con un professionista).
I tre scenari a confronto
| Incassato nell'anno | Anno in corso | Anno successivo |
|---|---|---|
| Fino a 85.000 euro | Forfettario | Resti forfettario |
| Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro | Forfettario fino al 31/12 (imposta sostitutiva su tutto l'anno) | Regime ordinario dal 1° gennaio |
| Oltre 100.000 euro | Uscita nello stesso anno: IVA dall'operazione che supera la soglia, reddito dell'intero anno con le regole ordinarie | Regime ordinario |
Un esempio con i numeri
Chiara, consulente al 15% con coefficiente 78%, chiude il 2026 con 92.000 euro incassati. Per il 2026 non cambia nulla: paga l'imposta sostitutiva e i contributi sul reddito forfettario, come sempre. Dal 1° gennaio 2027 emette fatture con IVA, subisce la ritenuta del 20% dai committenti sostituti d'imposta e dichiarerà il reddito 2027 nel 2028, con saldo e acconti alle scadenze applicabili.
Se invece Chiara, dopo aver già incassato 91.000 euro, riceve a novembre 2026 un compenso da 12.000 euro e arriva a 103.000 euro, l'intera operazione da 12.000 euro è soggetta a IVA, non solo i 3.000 che eccedono la soglia. Se la fattura era già partita senza IVA, serve una nota di variazione in aumento. Le fatture precedenti restano senza IVA, ma il reddito di tutto il suo 2026 viene determinato con le regole ordinarie.
Quando esistono margini contrattuali reali, cliente e professionista possono concordare in anticipo una scadenza di pagamento coerente con il rapporto (e in quel caso, per il criterio di cassa, l'incasso conta nell'anno dell'accredito). Non sono invece terreno su cui muoversi date fittizie, restituzioni artificiose o rinvii solo apparenti. E ricorda che rinviare sotto i 100.000 non cancella l'altra soglia: sopra gli 85.000 esci comunque dal regime dall'anno successivo.
Se hai superato 85.000: la checklist per gennaio
- Verifica il totale incassato reale al 31 dicembre: solo gli incassi contano, non le fatture emesse.
- Adegua la fatturazione dal 1° gennaio: IVA, dicitura senza il riferimento alla legge 190/2014, ritenuta d'acconto quando il committente è sostituto d'imposta.
- Organizza la contabilità: registri IVA e conservazione dei costi. Dal regime ordinario i costi si deducono: inizia a raccogliere tutto da subito.
- Rivedi prezzi e contratti: l'IVA è un costo secco per i privati e per i clienti senza pieno diritto alla detrazione (altri forfettari, soggetti con attività esenti); è normalmente neutra per chi la detrae in pieno, ma il passaggio cambia comunque i tuoi flussi di cassa e gli adempimenti.
- Valuta un commercialista se finora facevi da solo: liquidazioni IVA, LIPE e dichiarazione in regime ordinario non sono gestibili con la stessa leggerezza del forfettario.
Si può rientrare nel forfettario?
Sì, l'uscita non è definitiva. La sequenza tipo: nell'anno N superi le soglie ed esci (subito sopra i 100.000, dall'anno dopo sopra gli 85.000); nell'anno N+1 applichi il regime ordinario; se nell'anno N+1 incassi non più di 85.000 euro e rispetti tutte le altre condizioni, puoi tornare al forfettario dall'anno N+2. Attenzione però: il periodo agevolato al 5% non riparte e non si allunga. Vale per l'anno di avvio della nuova attività e i quattro successivi: se al rientro quel quinquennio è ancora in corso, l'eventuale applicazione residua va verificata sul caso concreto con il proprio consulente.
Il "regime ponte" 85-100k? Per ora non esiste
Nel percorso della Manovra 2026 sono circolate ipotesi di innalzamento della soglia a 100.000 euro o di una fascia intermedia con aliquota maggiorata per chi incassa tra 85.000 e 100.000. Nessuna di queste proposte è diventata legge: alla data di aggiornamento di questa guida le soglie vigenti restano quelle descritte qui. Pianifica su queste, non sulle indiscrezioni di stampa.
Domande frequenti
La fattura di dicembre incassata a gennaio a quale anno appartiene?
All'anno dell'incasso: gennaio. Per i bonifici conta la data di accredito effettivo sul tuo conto. È l'effetto del criterio di cassa e vale in entrambe le direzioni, sia per restare sotto la soglia sia per il conteggio dell'anno nuovo.
Supero la soglia anche con i rimborsi spese?
Chilometrici, diarie e forfait concorrono al limite; le anticipazioni ex art. 15 documentate e intestate al cliente no. Per i rimborsi analitici di spese effettive esiste dal 2025 un dubbio interpretativo ancora aperto: il punto è approfondito nella guida sui rimborsi spese nel forfettario.
Un incasso ricevuto per errore e poi restituito fa superare la soglia?
Non necessariamente. Con la risposta n. 68/2026 (che ha rettificato la precedente risposta n. 26/2026, di segno opposto) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme non dovute, accreditate per errore dal committente e integralmente restituite, non contano per la verifica della soglia. Serve però documentazione completa: prova dell'errore, dell'assenza del diritto al compenso e della restituzione effettiva.
La soglia vale anche per chi è al 5%?
Sì, identica. E in caso di uscita e successivo rientro il 5% non si recupera: vale solo per il quinquennio della nuova attività, che non si azzera né si allunga.
Ho più attività o più codici ATECO: ogni attività ha la sua soglia?
No. Ricavi e compensi di tutte le attività si sommano: il limite di accesso e permanenza è unico, anche se i coefficienti di redditività sono diversi.
Ho aperto la partita IVA a metà anno: le soglie si riducono?
Solo quella di 85.000 euro: nell'anno di apertura va ragguagliata ai giorni di attività (apertura al 1° luglio significa circa 42.800 euro). La soglia di 100.000 euro per l'uscita immediata, invece, non si ragguaglia mai, nemmeno nel primo anno (circolare 32/E/2023).
E se supero anche la soglia di 35.000 euro da lavoro dipendente?
È una causa di esclusione diversa, che opera dall'anno successivo e conosce alcune eccezioni (per esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Ne parliamo nella guida su forfettario e lavoro dipendente.
Sei vicino alla soglia? Prima di dicembre, fai due simulazioni: quanto pagheresti restando sotto e quanto ti costerebbe sforare. Bastano pochi secondi:
Contenuto aggiornato ad agosto 2026. Le regole possono cambiare: per decisioni vicine alle soglie verifica sempre il caso concreto con un professionista.
Fonti
- L. n. 190/2014, art. 1, commi 54-89 - disciplina del regime forfettario
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 - superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 68 del 6 marzo 2026 - somme erroneamente percepite e integralmente restituite