Aggiornato ad agosto 2026. Sul trattamento dei rimborsi analitici nel regime forfettario è in corso un dibattito interpretativo aperto dalla riforma del 2025: questa guida distingue le regole certe dai punti ancora controversi e segnala dove serve il confronto con il proprio commercialista. Aggiorneremo la pagina quando arriverà un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
Il cliente ti rimborsa il treno, l'hotel, una marca da bollo pagata per lui. Soldi che avevi anticipato tu e che semplicemente rientrano: verrebbe da pensare che il Fisco non c'entri niente. Non è così semplice: nel regime forfettario un rimborso può essere del tutto neutro, pienamente tassato, oppure finire in una zona grigia che la riforma del 2025 ha aperto e che nessun documento ufficiale ha ancora chiuso.
Per orientarsi bisogna distinguere quattro situazioni diverse: le anticipazioni in nome e per conto del cliente, i rimborsi analitici di spese sostenute per l'incarico, i rimborsi forfettari (diarie, maggiorazioni) e le indennità chilometriche. In questa guida le vediamo una per una, con ciò che è certo e ciò che non lo è.
Come si tassa un incasso nel forfettario
Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi reali: si prendono i ricavi e i compensi incassati nell'anno, si applica il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO e si deducono i contributi previdenziali versati. I costi sono riconosciuti in modo forfettario, dentro il coefficiente.
La domanda decisiva viene però prima del calcolo: quella somma è un compenso? Se lo è, concorre alla soglia degli 85.000 euro e finisce nella base di calcolo di imposta e contributi. Se non lo è (come le vere anticipazioni per conto del cliente), resta fuori da tutto il meccanismo. Ed è proprio sulla qualificazione di alcuni rimborsi che oggi le interpretazioni divergono.
Il caso certo: anticipazioni in nome e per conto del cliente
Partiamo da ciò che non è controverso. Le anticipazioni in nome e per conto del cliente, previste dall'art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, non sono compensi: sono soldi del cliente che tu hai solo anticipato. Perché l'esclusione regga servono tutti e tre questi requisiti:
- agisci in nome e per conto del cliente, sulla base dell'incarico o del mandato ricevuto;
- la spesa è giuridicamente del cliente e il giustificativo è intestato a lui;
- il riaddebito è analitico e per l'importo esatto anticipato, senza ricarichi.
Esempi classici: il contributo unificato pagato dall'avvocato per il processo del cliente, i diritti camerali o l'imposta di registro versati dal commercialista per conto dell'azienda, le marche da bollo apposte su un atto del cliente. Se i requisiti sono rispettati, queste somme sono escluse dalla base imponibile IVA e non rappresentano il corrispettivo della tua prestazione: non concorrono alla soglia né al reddito. Conserva sempre mandato e giustificativi: in un controllo, è quella documentazione a dimostrare che il costo era del cliente.
Gli altri casi certi: cosa resta compenso comunque
All'estremo opposto ci sono le somme che restano compensi a tutti gli effetti, riforma o non riforma:
- rimborsi forfettari: diarie, maggiorazioni percentuali "per spese generali", importi a corpo che non riproducono una spesa effettiva documentata;
- indennità chilometriche: con la risposta n. 270/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tariffa a chilometro (anche calcolata con le tabelle ACI) non è un rimborso analitico, perché non documenta un costo effettivamente sostenuto di pari importo: include componenti stimate come ammortamento e assicurazione. Resta quindi un compenso;
- riaddebito del bollo da 2 euro della propria fattura: è parte del compenso (risposta AdE n. 428/2022).
Il nodo del 2025: i rimborsi analitici
In mezzo c'è la zona che la riforma ha reso incerta. Dal 2025 il nuovo art. 54, comma 2, lettera b) del TUIR (riscritto dal D.Lgs. 192/2024) stabilisce che i rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono al reddito di lavoro autonomo; specularmente, la spesa non è deducibile. Costo e rimborso diventano neutrali.
Il problema: la norma non dice nulla sui forfettari. E la legge 190/2014, che determina il loro reddito con la regola speciale del coefficiente, non è stata coordinata con la novità. Ne sono nate due letture:
| Lettura | Effetto per il forfettario |
|---|---|
| Estensiva | Il rimborso analitico qualificato non è compenso neppure nel forfettario: non si tassa e non consuma la soglia degli 85.000 euro. È la posizione attribuita a una risposta della DRE Lombardia di dicembre 2025, riferita dalla stampa specializzata ma mai pubblicata ufficialmente. |
| Prudenziale | Nel forfettario tutto l'incassato resta compenso, salvo le anticipazioni ex art. 15: la legge 190/2014 è disciplina speciale e i costi sono già assorbiti dal coefficiente. È la lettura storicamente prevalente tra i professionisti. |
Ad oggi non esiste una circolare o una risposta nazionale pubblicata che chiuda la questione. La scelta ha effetti concreti su imposta, contributi e permanenza nel regime: prima di escludere un rimborso dal quadro LM e dal conteggio della soglia, concorda il criterio con chi ti segue la dichiarazione e conserva tutta la documentazione. Se adotti la lettura prudenziale non rischi contestazioni; se adotti quella estensiva, fallo con il supporto scritto del tuo consulente.
Tracciabilità: per vitto, alloggio, viaggio e trasporti con taxi o NCC sostenuti in Italia, l'art. 54, comma 2-bis del TUIR subordina comunque la neutralità del rimborso al pagamento tracciabile (carta, bonifico e simili). Una spesa pagata in contanti concorre al reddito anche quando il rimborso è analitico. La tracciabilità, da sola, non trasforma però una diaria o un forfait in rimborso analitico.
La tabella riassuntiva
| Somma riaddebitata al cliente | Trattamento |
|---|---|
| Anticipazione documentata e intestata al cliente (art. 15) | Non è compenso: fuori da reddito e soglia |
| Rimborso analitico di spesa effettiva, documentata, per l'incarico | Area controversa dal 2025: due letture, serve una scelta col consulente |
| Vitto, alloggio, viaggio, taxi/NCC in Italia riaddebitati analiticamente | Come sopra, e in più serve il pagamento tracciabile |
| Rimborso chilometrico (anche con tabelle ACI) | Compenso (risposta AdE 270/2025) |
| Diaria, forfait, maggiorazione percentuale | Compenso |
| Riaddebito del bollo da 2 euro | Compenso (risposta AdE 428/2022) |
| Spesa prenotata e pagata direttamente dal cliente | Non transita da te: nessun incasso, nessun compenso |
L'ultima riga è anche il suggerimento pratico più solido: quando è possibile, fai sostenere la spesa direttamente al cliente (biglietti e hotel prenotati e pagati da lui). Ciò che non transita dal tuo conto non entra nemmeno nella discussione.
Quanto costa un rimborso trattato come compenso
Vediamo l'impatto della lettura prudenziale su un caso concreto. Profilo: consulente con coefficiente di redditività 78%, iscritto alla Gestione Separata INPS senza altra copertura previdenziale (aliquota 2026: 26,07%), imposta sostitutiva al 15%. Riaddebita al cliente 1.000 euro di trasferte con documenti intestati a sé:
- reddito imponibile aggiuntivo: 1.000 x 78% = 780 euro;
- contributi INPS: 780 x 26,07% = 203 euro;
- imposta sostitutiva 15% (sull'imponibile al netto dei contributi): (780 - 203) x 15% = 87 euro.
Prelievo complessivo: circa 290 euro. Attenzione a leggere bene il risultato: quei 1.000 euro li avevi già spesi tu, quindi il rimborso "alla pari" non ti fa guadagnare 710 euro; ti lascia una perdita netta di circa 290 euro rispetto a non aver anticipato nulla. Per uscire in pareggio dovresti fatturare circa 1.408 euro (o 1.302 euro se sei in aliquota startup al 5%). E l'intero riaddebito consuma comunque 1.000 euro di soglia. Per capire come i contributi si incastrano nel calcolo complessivo, vedi la guida al calcolo dei contributi INPS nel forfettario.
La conseguenza operativa: se lavori spesso in trasferta, il riaddebito "alla pari" delle spese intestate a te è la forma di accordo meno efficiente. Le alternative: far pagare le spese direttamente al committente, aumentare il compenso quanto basta a coprire costo e prelievo, oppure valutare con il tuo consulente se e come applicare la neutralità dei rimborsi analitici.
Come scrivere i rimborsi in fattura
- Anticipazioni art. 15: voce separata, natura IVA N1, con dicitura del tipo: "Anticipazioni in nome e per conto del committente ex art. 15, c. 1, n. 3, DPR 633/1972 - escluse dalla base imponibile". Conserva mandato e giustificativi intestati al cliente: la dicitura da sola non basta, conta la sostanza documentata.
- Rimborsi analitici: voce separata con descrizione puntuale della spesa e dell'incarico, giustificativi e prova del pagamento tracciabile dove richiesta. Il trattamento in dichiarazione segue la lettura concordata con il consulente.
- Forfait, diarie e chilometrici: vanno tra i compensi, con la normale dicitura del regime forfettario.
- Ritenuta d'acconto: i compensi dei forfettari non la subiscono (art. 1, comma 67, L. 190/2014): consegna al committente la consueta dichiarazione di non assoggettamento.
- Bollo da 2 euro: è dovuto quando le somme non assoggettate a IVA in fattura superano 77,47 euro; di regola vi concorrono anche le anticipazioni art. 15, con l'eccezione di quelle che riaddebitano tributi e diritti pagati per conto del cliente (risposta AdE n. 491/2021). Se riaddebiti il bollo al cliente, quel riaddebito è a sua volta compenso.
Per vedere subito l'effetto di compensi e rimborsi sul netto reale di una fattura, prova il calcolo della fattura nel regime forfettario: inserisci gli importi e ottieni una stima di imposta, contributi e netto.
Domande frequenti
I rimborsi spese concorrono alla soglia degli 85.000 euro?
Le anticipazioni art. 15 documentate no. Diarie, forfait, chilometrici e riaddebiti non analitici sì. Per i rimborsi analitici qualificati la risposta dipende dalla lettura adottata sul nuovo art. 54: secondo quella estensiva non contano nemmeno per la soglia, secondo quella prudenziale sì. È un punto da definire con chi cura la tua dichiarazione, non da decidere da soli.
Il rimborso chilometrico è tassato anche se uso le tabelle ACI?
Sì. Le tabelle ACI quantificano l'indennità da chiedere al cliente, ma non dimostrano una spesa effettiva di pari importo: per l'Agenzia (risposta 270/2025) l'intero incasso rileva tra i compensi, e il reddito imponibile si ottiene poi applicando il coefficiente di redditività.
Il nuovo regime dei rimborsi analitici si applica ai forfettari?
È la domanda da un milione di euro, e oggi una risposta ufficiale non c'è. La norma non esclude espressamente i forfettari, ma la disciplina speciale del regime non è stata coordinata; esiste un orientamento favorevole attribuito alla DRE Lombardia, mai pubblicato, e nessuna prassi nazionale. Fino a un chiarimento dell'Agenzia, adotta una posizione documentata insieme al tuo consulente.
Le anticipazioni art. 15 vanno comunque in fattura?
Sì, esposte separatamente (natura N1) con il richiamo all'art. 15 e per l'importo esatto anticipato. Non concorrono a reddito e soglia, ma devono corrispondere a somme davvero anticipate in nome e per conto del cliente e regolarmente documentate.
Vuoi una stima di quanto ti resta davvero di una fattura, rimborsi compresi, o dell'intero anno?
Fonti
- L. n. 190/2014, art. 1, commi 54-89 - disciplina del regime forfettario
- D.Lgs. n. 192/2024 - riscrittura dell'art. 54 TUIR (rimborsi analitici)
- D.L. n. 84/2025 - tracciabilità dei rimborsi (art. 54, comma 2-bis TUIR)
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 - rimborsi chilometrici ai professionisti
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 428 del 12 agosto 2022 - riaddebito dell'imposta di bollo nel forfettario
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 491 del 20 luglio 2021 - imposta di bollo e anticipazioni ex art. 15
- INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 - aliquote Gestione Separata 2026