Accertamenti forfettari fino a 5 anni dal 2026: cosa prevede il Correttivo Omnibus

Stato della norma - aggiornato al 3 agosto 2026
La modifica descritta in questo articolo è contenuta nell'Atto del Governo n. 430, lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale trasmesso al Parlamento il 21 luglio 2026. La Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni il 29 luglio 2026, ma il decreto legislativo definitivo non è ancora stato emanato né pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Aggiorneremo questa pagina a iter concluso.

Il regime forfettario potrebbe perdere uno dei suoi vantaggi meno conosciuti: la riduzione di un anno del termine entro cui l'Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento a chi ha un fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche.

L'articolo 20 del cosiddetto Correttivo Omnibus propone di sopprimere quel beneficio con effetto sui controlli relativi al periodo d'imposta 2026. Se il testo sarà approvato senza modifiche, tornerà ad applicarsi il termine ordinario: cinque anni invece di quattro.

C'è però una seconda strada, spesso ignorata, che resta in piedi: un diverso regime premiale che, a condizioni più severe, riduce i termini di due anni, portandoli da cinque a tre. Ne parliamo più avanti, con le cautele del caso.

La proposta non introduce nuovi controlli né nuovi poteri per l'Amministrazione. Allunga però la finestra in cui un accertamento può arrivare, con una conseguenza pratica precisa: per quanto tempo conviene conservare fatture, contratti, estratti conto e ricevute.


Cosa prevede la regola oggi in vigore

Il beneficio non nasce con il regime forfettario del 2014, come si legge spesso. È stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che ha modificato l'articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014.

Dal periodo d'imposta 2020, quindi, il comma 74 riconosce ai contribuenti forfettari il cui fatturato annuo è costituito esclusivamente da fatture elettroniche una riduzione di un anno del termine di decadenza previsto dall'articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973.

All'epoca aveva una logica evidente: per i forfettari la fattura elettronica era facoltativa, e lo Stato offriva uno scambio. Tu passi volontariamente al digitale, io riduco di un anno il tempo in cui posso contestarti la dichiarazione.

Due precisazioni che contano:

  • il requisito non è emettere molte fatture elettroniche, ma averle tutte in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio;
  • una fattura trasmessa in ritardo allo SdI, se regolarizzata, non fa automaticamente perdere il beneficio.

Cosa potrebbe cambiare con il Correttivo Omnibus

L'articolo 20 dello schema di decreto propone di eliminare dal comma 74 proprio la parte che riconosce la riduzione di un anno, con effetto sui controlli relativi ai periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

La relazione illustrativa collega l'intervento all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, operativa dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari che prima ne erano esclusi in base alla soglia dei 25.000 euro di ricavi. Venuta meno la volontarietà del comportamento, il Governo ritiene non più giustificato il premio.

Va detto con precisione: l'obbligo dal 2024 è generalizzato, ma non privo di eccezioni. Restano fuori alcune operazioni per la loro natura, come determinate prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, per le quali la fattura elettronica via SdI è addirittura vietata. Non è quindi esatto dire che dal 2024 ogni forfettario abbia per forza un fatturato interamente elettronico.

Come si contano davvero i cinque anni

Qui si annida l'errore più comune. Il termine non parte dall'anno in cui hai prodotto il reddito, ma dall'anno in cui hai presentato la dichiarazione.

L'articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il reddito del 2026 si dichiara nel 2027, e da lì si contano cinque anni: 2028, 2029, 2030, 2031, 2032. Si arriva al 31 dicembre 2032.

Il calcolo presuppone che la dichiarazione sia presentata nell'anno successivo, come avviene di norma. Una presentazione tardiva ma ancora valida in un diverso anno solare può spostare il riferimento, perché la norma guarda all'anno di presentazione.

I quattro scenari possibili

SituazioneTermine
Nessuna riduzione applicabile5 anni
Vecchio beneficio dei forfettari (comma 74), per i periodi in cui opera4 anni
Regime premiale dell'art. 3 D.Lgs. 127/2015, se ne ricorrono tutti i requisiti3 anni
Dichiarazione omessa o nulla7 anni

I benefici non si sommano: non si parte da cinque anni per sottrarre prima uno e poi due. Sono regimi distinti, con requisiti diversi.

Il calendario anno per anno

Anno d'impostaDichiarazione presentata nelTermine ordinarioCon lo sconto di 1 annoCon la riduzione di 2 anni
2024202531 dic 203031 dic 202931 dic 2028
2025202631 dic 203131 dic 203031 dic 2029
2026202731 dic 2032non più, se la modifica passa31 dic 2030
2027202831 dic 2033non più, se la modifica passa31 dic 2031

I termini ridotti di un anno presuppongono il requisito del fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Quelli della colonna finale presuppongono il rispetto integrale dei requisiti dell'articolo 3, di cui parliamo subito sotto. Le righe 2026 e 2027 presuppongono l'approvazione definitiva dell'articolo 20 nella formulazione attuale.

L'effetto meno intuitivo: il salto di due anni

Confronta le righe del 2025 e del 2026. La scadenza non si sposta di dodici mesi: passa da fine 2030 a fine 2032.

Due anni di differenza per un solo anno d'imposta in più. Non è un raddoppio dei termini, ma la somma di due effetti distinti:

  1. lo scorrimento naturale di un anno del periodo d'imposta;
  2. la perdita dello sconto.

È il motivo per cui chi ragiona "tanto sono sempre quattro anni" rischia di archiviare i documenti con largo anticipo rispetto al necessario.


Il secondo sconto: la riduzione a tre anni

Accanto alla riduzione di un anno esiste un diverso regime premiale, previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e attuato dal DM MEF 4 agosto 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016).

Per chi ne rispetta i requisiti, i termini di decadenza si riducono di due anni, sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 43 DPR 600/1973) sia ai fini IVA (art. 57 DPR 633/1972). Dal quinto si passa al terzo anno.

È un beneficio autonomo, distinto da quello del comma 74: la sua eventuale abrogazione non lo tocca.

I tre requisiti

  1. Documentare tutte le operazioni con fattura elettronica via SdI o con memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
  2. Garantire la tracciabilità di tutti gli incassi e i pagamenti relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
  3. Comunicare il possesso dei requisiti in dichiarazione, barrando l'apposita casella al rigo RS136 del modello Redditi PF e SP.

Attenzione alla formulazione del secondo requisito: la soglia riguarda l'ammontare dell'operazione, non il singolo movimento finanziario considerato isolatamente.

Sono considerati tracciabili bonifico bancario e postale, carte di debito e di credito, assegni bancari, circolari e postali non trasferibili, oltre agli altri strumenti che garantiscano piena tracciabilità. L'Agenzia ha riconosciuto come validi anche RiBa e MAV (risposta n. 404/2022).

Il terzo requisito è tutt'altro che formale: senza il barramento della casella il beneficio non spetta, anche in presenza di tutti i presupposti sostanziali. In genere è però possibile rimediare con una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari.

Il requisito è più severo di quanto sembri

La Risposta n. 77 del 12 marzo 2026 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tracciabilità va rispettata con riferimento a tutte le operazioni economiche dell'attività, indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini IVA. Rientrano quindi anche le operazioni accessorie o escluse dall'imposta: l'acquisto di valori bollati, il pagamento di imposte indirette, i diritti amministrativi.

Tradotto: un solo pagamento in contanti sopra la soglia, anche per una marca da bollo, può far perdere il beneficio per l'intero periodo d'imposta.

Quella risposta dimostra però anche un'altra cosa: non si tratta di una norma dimenticata nell'ordinamento. È un beneficio vivo, su cui l'Agenzia continua a pronunciarsi, sia pure con un'interpretazione rigorosa.

Vale anche per i forfettari?

Qui serve una precisazione onesta.

L'articolo 3 individua i beneficiari nei soggetti passivi IVA, categoria in cui il contribuente forfettario rientra a pieno titolo, pur operando in regime di franchigia. E dal 2024, con l'obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti, il primo requisito è per lui naturalmente soddisfatto.

Le due norme hanno del resto sempre avuto requisiti e premi diversi, il che spiega perché potessero coesistere: il comma 74 chiedeva soltanto di emettere tutte le fatture in formato elettronico, in un'epoca in cui per i forfettari era una scelta volontaria, e in cambio dava un anno. L'articolo 3 chiede molto di più, e in cambio dà due anni.

L'applicazione ai forfettari è quindi sostenuta dalla lettura della disciplina e da una parte della prassi professionale. Allo stato, tuttavia, non risulta un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate dedicato espressamente al coordinamento tra regime forfettario e articolo 3, e non tutte le fonti professionali concordano: alcune ritengono che per i forfettari operasse soltanto la riduzione di un anno prevista dal comma 74.

Cosa farne in pratica

Se l'abrogazione dello sconto di un anno sarà confermata, per molti forfettari la domanda diventerà proprio questa: resta una strada per ridurre i termini?

L'approccio ragionevole è:

  • mantenere fin da subito una gestione integralmente tracciabile di incassi e pagamenti, comprese le spese minori e le operazioni fuori campo IVA. Non costa nulla e tiene aperta l'opzione;
  • non barrare la casella RS136 di iniziativa propria: è la comunicazione formale del possesso dei requisiti, e la Risposta 77/2026 mostra quanto sia facile perderli senza accorgersene;
  • parlarne con il proprio commercialista prima della dichiarazione, valutando la posizione concreta e l'evoluzione della prassi.

Cosa cambia in pratica

1. L'orizzonte di conservazione dei documenti si allunga

Il principio è semplice: finché il Fisco può accertare, tu devi poter dimostrare. Se la modifica sarà approvata, per i redditi 2026 il termine ordinario arriverà al 31 dicembre 2032, assumendo la dichiarazione presentata nel 2027.

Attenzione però a non trasformare quella data in un via libera alla distruzione dei documenti. Il termine di accertamento è l'orizzonte minimo fiscale, non l'unico vincolo: restano rilevanti i contenziosi o i controlli eventualmente pendenti, gli obblighi civilistici sulle scritture, la documentazione bancaria e contrattuale.

DocumentoPerché conservarlo
Fatture emesse e ricevute SdIProvano operazioni, data di trasmissione ed eventuali scarti
Fatture e documenti di acquistoServono in caso di verifica o passaggio di regime
Estratti contoPermettono di riconciliare incassi e compensi dichiarati
Contratti, preventivi, ordiniDimostrano natura, valore e momento della prestazione
Quietanze e ricevute di pagamentoProvano la movimentazione finanziaria e la tracciabilità
Certificazioni Uniche ricevuteConsentono di verificare compensi e ritenute subite
Modelli Redditi e ricevute telematicheProvano contenuto e data di presentazione
Modelli F24 e ricevute di addebitoDimostrano il pagamento di imposte e contributi

Se punti alla riduzione dell'articolo 3, le quietanze e gli estratti conto smettono di essere semplice archivio: diventano la prova del requisito.

2. Fattura elettronica non significa conservazione a norma

Questo è l'equivoco più diffuso. L'invio tramite Sistema di Interscambio non attiva da solo la conservazione digitale a norma. Per il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate occorre aver aderito all'apposito accordo; in alternativa serve un conservatore esterno o il servizio del proprio software, di cui vanno verificati durata e perimetro.

E in ogni caso la conservazione delle fatture non copre contratti, estratti conto, quietanze e corrispondenza: quelli restano una responsabilità personale.

3. Non cambiano i criteri di selezione, cambia la finestra

La proposta non introduce nuovi tipi di controllo e non modifica direttamente i criteri con cui l'Agenzia seleziona i contribuenti da verificare. Estende però di un anno il periodo entro cui un accertamento può essere notificato, e quindi l'esposizione complessiva nel tempo.

Ravvedimento e dichiarazione integrativa

Una finestra di accertamento più lunga incide anche sull'orizzonte entro cui alcune violazioni possono essere regolarizzate spontaneamente.

Attenzione però a non semplificare: la possibilità concreta di ricorrere al ravvedimento operoso dipende dal tipo di violazione e dagli atti eventualmente già intervenuti. Non rilevano soltanto gli avvisi di accertamento: a seconda dei casi possono precludere la regolarizzazione anche atti di recupero, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali, per le irregolarità che quei controlli hanno rilevato.

Quando è ancora ammesso, il ravvedimento consente in genere di applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alla regolarizzazione successiva a un controllo. La convenienza va però verificata caso per caso, considerando sanzione applicabile, tempo trascorso e interessi.

Discorso analogo per la dichiarazione integrativa: può essere presentata entro i termini di decadenza dell'accertamento, ma le conseguenze cambiano a seconda che la correzione comporti maggiori imposte, minori imposte o la rettifica di altri errori, e va coordinata con le regole del ravvedimento.

Il caso della dichiarazione omessa

Se la dichiarazione non viene presentata affatto, i termini sono ben più lunghi e non hanno nulla a che vedere con gli sconti di cui parliamo.

In caso di dichiarazione omessa o nulla, l'accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 43, comma 2, DPR n. 600/1973).

Tra una dichiarazione imperfetta e nessuna dichiarazione, la seconda ipotesi è sempre la peggiore.


Domande frequenti

La modifica è già in vigore?

No. Al 3 agosto 2026 si tratta dello schema di decreto correttivo trasmesso al Parlamento il 21 luglio 2026 (Atto del Governo n. 430). La Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole con osservazioni il 29 luglio, ma il decreto definitivo non è ancora stato emanato né pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lo sconto vale ancora per gli anni passati?

Sì. Per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la riduzione di un anno resta applicabile, a condizione che il fatturato sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche. La soppressione avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d'imposta dal 2026.

Da quando esiste questo beneficio?

Dal periodo d'imposta 2020. È stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), non dalla legge istitutiva del regime forfettario.

Posso ancora ridurre i termini con i pagamenti tracciabili?

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede una riduzione di due anni per chi documenta elettronicamente le operazioni, traccia incassi e pagamenti relativi a operazioni sopra i 500 euro e comunica il possesso dei requisiti al rigo RS136. È una norma vigente e tuttora applicata. La sua applicabilità ai forfettari è sostenuta dalla disciplina e da una parte della prassi professionale, ma manca un chiarimento dell'Agenzia dedicato espressamente al caso: prima di indicare il beneficio in dichiarazione conviene un parere del commercialista.

Basta pagare tutto con bonifico?

Non basta. La Risposta n. 77/2026 ha chiarito che la tracciabilità riguarda tutte le operazioni dell'attività, comprese quelle escluse o non rilevanti ai fini IVA. Anche una marca da bollo o un diritto amministrativo pagati in contanti sopra soglia possono compromettere il beneficio.

I due sconti si sommano?

No. Sono regimi distinti e alternativi: non si parte da cinque anni per sottrarre prima uno e poi due.

Cambia qualcosa per i contributi INPS?

No. La proposta riguarda i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi. I contributi previdenziali seguono una disciplina autonoma, con prescrizione ordinariamente quinquennale, salvo atti interruttivi e casi particolari.

Devo conservare le fatture in cartaceo?

No, la fattura elettronica va conservata in formato digitale a norma. Il punto non è il formato ma la durata e il perimetro: verifica che il servizio di conservazione copra l'intero periodo utile e ricorda che non comprende gli altri documenti.


Riepilogo

Situazione al 3 agosto 2026
Cosa viene propostoAbolizione della riduzione di 1 anno dei termini di accertamento per i forfettari
Norma interessataArt. 1, comma 74, L. 190/2014 (introdotto dalla L. 160/2019)
Norma proponenteArt. 20 dell'Atto del Governo n. 430 (Correttivo Omnibus)
Stato dell'iterParere favorevole con osservazioni della Commissione Finanze il 29 luglio 2026; decreto definitivo non ancora emanato
Decorrenza previstaPeriodi d'imposta dal 2026
Termine ordinario31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione
Anni ancora coperti dallo sconto2024 e 2025, se ricorrono i requisiti
Effetto sul 2026Accertamento fino al 31 dicembre 2032, con dichiarazione presentata nel 2027
Dichiarazione omessa7° anno successivo a quello di presentazione dovuta
Riduzione di 2 anni (art. 3 D.Lgs. 127/2015)Norma vigente; applicabilità ai forfettari sostenuta ma priva di conferma ufficiale espressa
Requisiti della riduzione di 2 anniDocumentazione elettronica, tracciabilità integrale sopra 500 euro, casella RS136

Conclusioni

Se la modifica sarà approvata, non cambierà di un euro quanto un forfettario deve versare. Cambierà per quanto tempo resta esposto a una verifica: per il periodo d'imposta 2026, dichiarato nel 2027, si arriverebbe al 31 dicembre 2032.

Due azioni hanno senso fin da subito, indipendentemente da come finirà l'iter.

La prima è organizzare un archivio che non comprenda soltanto le fatture elettroniche, ma anche dichiarazioni, ricevute telematiche, modelli F24, estratti conto, contratti e prove dei pagamenti. Quella data è il termine fiscale ordinario, non una scadenza oltre la quale eliminare qualsiasi documento.

La seconda è rendere tracciabile tutto, comprese le spese piccole e le operazioni fuori campo IVA. Non costa nulla, è comunque una buona pratica di gestione, e se la questione dell'articolo 3 verrà chiarita in senso favorevole ti troverà con i requisiti già in ordine invece che con un anno da rifare.

Per verificare imposta sostitutiva e contributi, o calcolare una regolarizzazione ancora consentita:

→ Calcolo Annuale → Calcolo Ravvedimento → Calcolo Singola Fattura

Fonti

Fonti normative

  • Art. 20 dell'Atto del Governo n. 430, schema di decreto legislativo correttivo in attuazione della legge delega n. 111/2023, trasmesso al Parlamento il 21 luglio 2026
  • Art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014, nel testo introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019)
  • Art. 43, commi 1 e 2, DPR n. 600/1973: termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento
  • Art. 57, DPR n. 633/1972: termini di decadenza ai fini IVA
  • Art. 3, D.Lgs. n. 127/2015: riduzione di due anni dei termini in caso di documentazione elettronica e pagamenti tracciabili
  • DM MEF 4 agosto 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016: decreto attuativo dell'art. 3
  • Art. 13, D.Lgs. n. 472/1997: condizioni e preclusioni del ravvedimento operoso

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 77 del 12 marzo 2026: la tracciabilità va garantita per tutte le operazioni dell'attività, anche se escluse o non rilevanti ai fini IVA
  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 404/2022: RiBa e MAV come strumenti di pagamento tracciabili
  • Agenzia delle Entrate, disciplina del regime forfetario e obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024, con le eccezioni previste per determinate operazioni

Nota metodologica: sull'applicabilità ai contribuenti forfettari della riduzione biennale prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 le fonti professionali esprimono posizioni non uniformi. In assenza di un chiarimento ufficiale dedicato, l'articolo dà conto della lettura prevalente senza presentarla come definitiva.